Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50627 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50627 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TRIESTE
nei confronti di:
HUSSINI SAID HABIB N. IL 15/02/1980
avverso la sentenza n. 136/2012 GIUDICE DI PACE di TRIESTE, del
07/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
co A Q. C-3’1A
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 16/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7.2.2013 il Giudice di pace di Trieste assolveva Hussini
Said Habib dal reato previsto dall’arti° bis d.lgs. n.286 del 1998 ( ingresso o
comunque permanenza illegale nel territorio nazionale, commesso il
17.11.2011) con la formula “perché il fatto non sussiste” sul rilievo che non vi
era prova agli atti che l’imputato “non sia già espatriato volontariamente in
qualche modo” .
Avverso la sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di

previsto dall’arti° bis si perfeziona con il varcare illegalmente i confini nazionali
ovvero con il trattenersi illegalmente sul territorio nazionale; la causa di
improcedibilità prevista dall’arti° comma 5 d.lgs. n.286 del 1998 richiede la
prova certa della avvenuta espulsione dello straniero clandestino al momento
della emissione della decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’arti° bis comma 5 d.lgs. n.286 del 1998 prevede che il giudice di pace
pronunci sentenza di non luogo a procedere ( e non sentenza di assoluzione)
qualora abbia acquisito la notizia della avvenuta esecuzione dell’espulsione dello
straniero clandestino a mezzo della apposita comunicazione del questore prevista
dall’art. 10 bis comma 4.
Ne consegue l’erroneità della decisione del giudice di pace che,
capovolgendo il significato della norma, pronuncia sentenza di assoluzione in
mancanza della prova (negativa)in ordine al fatto che, nel frattempo, non si sia
verificato un espatrio volontario dell’imputato.
La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio al Giudice di pace di
perché proceda a nuovo giudizio applicando la regola di diritto secondo cui la
sentenza di non luogo a procedere prevista dall’art.10 comma 5 bis d.lgs. n.286
del 1998 può essere pronunciata soltanto in presenza della prova positiva della
avvenuta esecuzione della espulsione dell’imputato comunicata dal questore ai
sensi dello stesso art.10 comma 4.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di
pace di Trieste.
Così deciso in Roma il 16.10.2013.

Trieste propone ricorso per erronea interpretazione della legge penale: il reato

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