Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50625 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50625 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASCONE ALFONSO N. IL 06/04/1959
avverso la sentenza n. 118/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
15/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Udito il Procuratore Ggierale in persona del Dott. frt-3-uce’Dco
che ha concluso per /t I Ovvv1vALOAAA, e,vtito
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Data Udienza: 16/10/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 15.10.2009 il Tribunale di Nocera Inferiore
dichiarava Cascone Alfonso colpevole del reato previsto dall’art.22 legge
n.286 del 1998 perché, quale titolare della omonima ditta individuale, al
fine di trarre profitto dalla condizione di illegalità del cittadino ucraino
Muronur Andrea, ne favoriva la permanenza illegale nel territorio dello
Stato facendolo lavorare presso la propria ditta, fatto commesso in Angri

arresto ed euro 4.000 di multa.
La Corte di appello di Salerno con sentenza 15.10.2012 confermava
la decisione del Tribunale. In particolare riteneva non maturata la
prescrizione alla data di pronuncia della sentenza di appello dovendosi
tener conto di tre rinvii del dibattimento disposti su richiesta del difensore
per la durata complessiva di mesi 11. Rigettava l’eccezione di nullità della
sentenza per violazione del diritto di difesa in relazione al mancato
accoglimento della istanza di rinvio per concomitanti impegni
professionali depositata dal difensore il 6 ottobre per l’udienza del 15
ottobre 2009: il giudice di appello osservava che all’udienza del 28
maggio 2009, allorché fu disposto il rinvio all’udienza del 15.10.2009, il
difensore, pur essendo rffir già al corrente del concomitante impegno
professionale per la data di rinvio, non aveva di ciò informato il Tribunale,
con conseguente mancanza del requisito della tempestività della
comunicazione; inoltre l’istanza di rinvio non dava atto della impossibilità
di nominare un sostituto processuale né della particolare delicatezza
dell’impegno professionale davanti ad altra autorità giudiziaria; rigettava
l’eccezione di nullità dell’ordinanza con la quale il Tribunale di aveva
dichiarato il difensore decaduto dalle prove testimoniali precedentemente
ammesse.
Avverso la sentenza di appello il difensore ricorre per i seguenti
motivi:1) intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata
prima della pronuncia della Corte di appello, la quale ha erroneamente
applicato la sospensione della prescrizione in relazione ad un terzo rinvio
( dal 5 marzo 2009 al 28 maggio 2009) non riconducibile ad un
impedimento del difensore, ed ha erroneamente calcolato la durata delle
due precedenti sospensioni disposte per un tempo ben superiore al limite
dei sessanta giorni dalla cessazione della durata della malattia del

fino al 29.3.2007; per l’effetto lo condannava alla pena di mesi 2 di

difensore, previsto quale limite di operatività della sospensione a norma
dell’art.159 comma 1 n.3 cod.pen. ; 2) la Corte di appello con
argomentazioni non condivisibili ha ritenuto legittimo il rigetto della
richiesta di rinvio del dibattimento per concomitante impegno
professionale presentata dal difensore per l’udienza di discussione avanti
il Tribunale; 3) mancata valutazione della prova documentale costituita
dalla lettera manoscritta di Muronur Andrea in cui egli afferma di avere

Cascone per timore di essere arrestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato il motivo di ricorso relativo alla prescrizione del reato,
intervenuta prima della pronuncia della sentenza della Corte di appello.
Qualora il difensore faccia valere un impedimento in senso tecnico, ossia
una assoluta impossibilità a partecipare all’attività difensiva derivante da
malattia certificata, si deve applicare la regola prevista dall’art.159
comma 1 n.3) cod.pen. secondo cui, nel caso di rinvio dell’udienza per
impedimento di una delle parti o di uno dei difensori, la sospensione del
corso della prescrizione, conseguente alla sospensione del processo, non
può superare il periodo di sessanta giorni successivo alla cessazione
dell”impedimento, ( conforme Sez. 1, n. 5956 del 04/02/2009,
Tortorella, Rv. 243374).
Dall’esame dei verbali del dibattimento risulta che all’udienza del
17.4.2008 veniva prodotto certificato medico attestante il legittimo
impedimento del difensore per la durata di giorni quindici, con rinvio del
processo al 30.10.2008; all’ udienza del 30.10.2008 il processo veniva
rinviato al 5.3.2009 per l’esame dei testi della difesa, ma non su richiesta
della difesa; all’udienza del 5.3.2009 veniva disposto il rinvio al
28.5.2009 a seguito di presentazione di certificato medico attestante
l’impedimento del difensore per malattia con prognosi di guarigione di
giorni sette.

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falsamente dichiarato ai Carabinieri di lavorare alle dipendenze di

Ne deriva che la sospensione dei corso della prescrizione, ascrivibile a
richiesta del difensore, ha interessato un periodo di giorni 15 di malattia
+ 60 di sospensione e di giorni 7 di malattia + 60 di sospensione, pari
complessivamente a mesi 4 e gg.22, con la conseguenza che il periodo di
prescrizione del reato contravvenzionale previsto dall’art.22 legge n.286
del 1998, commesso secondo contestazione in data 29.3.2007, è decorso
prima della data di pronuncia della sentenza della Corte di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto
per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma il 16.10.2013.

I restanti motivi di ricorso restano assorbiti.

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