Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50624 del 16/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 50624 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI FABIO ANTONIO N. IL 11/09/1950
avverso la sentenza n. 1044/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
05/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
i
CL-t
C-4

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

J

Data Udienza: 16/10/2013

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza del 9 dicembre
2011, ha condannato alla pena di giorni 40 di arresto ed euro 100,00
di ammenda, concesse le attenuanti generiche, Di Fabio Antonio,
imputato della contravvenzioni di cui all’art. 678 c.p. perché
deteneva per la vendita materie esplodenti rientranti nella IV
categoria, in particolare 66 artifizi pirici del peso di kg. 2,470 di
polvere pirica attiva e peso lordo complessivo di kg. 11,930, senza
essere in possesso della prescritta autorizzazione; in Agropoli il
28.12.2007.
A sostegno della decisione il Tribunale richiamava la testimonianza
del verbalizzante, in servizio presso la Guardia di Finanza di
Agropoli, che aveva provveduto all’accertamento dei fatti di causa
presso l’esercizio commerciale di proprietà e gestito dall’imputato,
rimasto contumace.
2. Avverso detta condanna proponeva appello l’imputato
contestando che fosse stato provato che egli avesse detenuto per la
vendita il materiale di cui alla rubrica, che egli fosse intento alla
vendita e che fosse titolare dell’esercizio commerciale ove i fatti
sono stati accertati; deduceva altresì l’appellante carenza di
motivazione sul quantitativo indicato come detenuto per la vendita,
la mancanza di prova in ordine al peso delle polveri (esente da
autorizzazione fino al peso di kg. 5) e la mancata consulenza su tale
materiale; concludeva l’imputato lamentando infine la mancanza di
prova in ordine al mancato possesso dell’autorizzazione di cui alla
contestazione.
Con pronuncia del 6 novembre 2012 la Corte distrettuale di Salerno
rigettava il gravame confermando integralmente la decisione
appellata.
Confutando le ragioni dell’impugnazione di merito la corte
territoriale osservava: il verbale di sequestro, pienamente
utilizzabile come atto irripetibile, prova la quantità dei giochi pirici,
la loro composizione, il relativo peso e la classificazione nella IV
tabella delle materie esplodenti; la p.g. operante ha direttamente
verificato l’esposizione finalizzata all’offerta di vendita del
materiale in parola su un banchetto all’interno dell’esercizio
commerciale gestito dall’imputato; nessuna prova negativa circa la
mancata autorizzazione amministrativa doveva fornire l’accusa,
giacché onere difensivo esibire l’atto amministrativo necessario per
l’attività illegalmente svolta.
1
)

3. Ricorre per cassazione avverso detta sentenza l’imputato,
assistito dal difensore di fiducia, il quale sviluppa un unico motivo
di impugnazione con il quale denuncia violazione dell’art. 678 c.p.
e difetto di motivazione.
Deduce in particolare la difesa ricorrente: non risulta provata la
riferibilità alla IV categoria RD 1940/635, at. 82, del materiale in
sequestro; questo avrebbe dovuto essere inserito nella V categoria
relativa a manufatti pirotecnici da divertimento; lo stesso verbale di
sequestro indica artifici pirotecnici della IV e V categoria; il peso di
Kg. 11.92 è peso lordo e non peso netto; è lo stesso verbale di
sequestro ad indicare la massa attiva in un totale di kg. 2,47
pertanto inferiore a kg. 5; la testimonianza dibattimentale ha escluso
che il materiale in sequestro fosse esposto per la vendita; non è
affatto provata la proprietà ovvero la gestione dell’esercizio
commerciale in capo all’imputato; nessuna perizia ha accertato la
reale natura del materiale sequestrato; si ribadisce l’assenza di
prova in ordine alla mancanza della autorizzazione amministrativa
di cui alla contestazione.
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
Ai sensi del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 97, comma 1, di
approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico R.D.
18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), come integrato dall’art. 14 del
Decreto 19 settembre 2002, n. 272, regolamento di esecuzione del
D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 7 recante le norme di recepimento della
direttiva 93/15/CEE relativa all’armonizzazione delle disposizioni
in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per
uso civile, “possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza
licenza, nonchè detenuti senza obbligo della denuncia di cui al R.D.
18 giugno 1931, n. 773, art. 38, i prodotti esplodenti della categoria
5), gruppo D, fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in
quantità illimitata”.
Poichè, nella fattispecie, è pacifico che il materiale in sequestro
appartiene sia alla cat. IV che V (tanto risulta dal verbale di
sequestro), in riferimento a quello di cui a detta IV categoria,
l’unica contestata in rubrica, non sussiste alcun limite ponderale
entro il quale considerare legittima la detenzione. Il materiale
esplodente di cui a detta categoria è ritenuto pericoloso
dall’ordinamento e la sua detenzione deve essere pertanto
autorizzata dall’autorità amministrativa in forza delle norme
puntualmente indicate nella contestazione di reato.
2

5. Il ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile ed alla
declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al
pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di
una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si
stima equo determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 16 ottobre 2013

Non hanno pertanto pregio le tesi difensive volte alla confusione tra
le discipline normative riferibili alla IV ed alla V categoria R.D.
innanzi citato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA