Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50623 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50623 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DANILA MIHAELA N. IL 03/03/1981
avverso la sentenza n. 84/2013 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
21/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 20/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Perugia con sentenza del 21 giugno 2013, ha
confermato la sentenza di primo grado con la quale Danila Mihaela era stata
condannata per il reato di furto aggravato.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata,

motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, essendo il relativo motivo manifestamente
infondato.
2. Il motivo è, infatti, del tutto avulso dal giudizio d’appello in quanto si
afferma una pretesa mancanza di motivazione che, di converso, si sostanzia
nella contestazione della motivazione dell’impugnata sentenza in merito alla
affermazione della penale responsabilità mentre l’appello aveva avuto ad oggetto
il solo trattamento sanzionatorio.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la
ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di
denaro in favore della Cassa delle Ammende.

P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 novembre 2015.

personalmente, chiedendo l’annullamento della sentenza per mancanza di

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