Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50622 del 20/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50622 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BELLOCO LUIGI N. IL 11/03/1946
avverso la sentenza n. 651/2013 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
02/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 20/11/2015
RITENUTO IN FATTO
–
che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Perugia ha
confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Belloc5z6 Luigi per il
reato di furto aggravato;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
di legge in merito alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla
ulteriore riduzione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito da un del
tutto generico richiamo alla mancanza di motivazione e alla violazione di legge,
senza la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel
caso in esame, detti vizi dell’impugnata decisione sarebbero da ritenere
esistenti; con riguardo al diniego della concessione delle attenuanti generiche,
trattasi di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur
esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso,
non contiene alcuna indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto
dar luogo alla chiesta concessione;
– che del pari la quantificazione della pena, in quanto non illegale, sfugge
al sindacato di legittimità di questa Corte, comportando l’esame di circostanze di
fatto e soggettive estranee al presente giudizio di legittimità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20 novembre 2015.
l’imputato, personalmente, denunciando un vizio di motivazione e una violazione