Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50622 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50622 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PUTRINO CONCETTA N. IL 20/02/1970
avverso la sentenza n. 1/2011 TRIB.SEZ.DIST. di BRONTE, del
27/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Udito il Procuratore Generale in perspna del Dott. Fes_o,LA. Cfr-D Co IC2t-eiCYV\
che ha concluso per í i..)”,o/w.,-yvv -r›-,VneAkci, gia AA

Udito, per la parte civile, l ‘Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 16/10/2013

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..
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7.7.2007 il Giudice di pace di Bronte dichiarava Putrino
Concetta colpevole del reato previsto dall’art.594 cod.pen. per avere ingiuriato
Russo Salvatore con le espressioni trascritte nel capo di imputazione, fatto
commesso il 24.8.2005; per effetto la condannava alla sanzione di euro 500
oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice di appello, confermava la
decisione del Giudice di pace. A seguito di ricorso dell’imputata, la Corte di

sentenza con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio in ordine alla
sussistenza della causa di non punibilità della provocazione prevista dall’art.599
comma 2 cod.pen.
Giudicando in sede di rinvio, il Tribunale di Catania sez. dist. di Bronte con
sentenza del 27.9.2012 confermava la decisione del Giudice di pace.
Avverso la sentenza del giudice del rinvio l’imputata personalmente ricorre
per i seguenti motivi: carenza e contraddittorietà della motivazione nella parte in
cui ha disconosciuto la sussistenza della causa di non punibilità rappresentata
dalla illegittima sospensione del servizio idrico; il Tribunale non ha percepito lo
spirito della decisione di annullamento della Suprema Corte e non ha valutato la
illegittimità ed arbitrarietà dell’atto posto in essere dalla persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.
Il giudice del rinvio ha giudicato insussistente l’esimente prevista
dall’art.599 comma 2 cod.pen. sul rilievo che la persona offesa Russo Salvatore
aveva legittimamente richiesto all’ente erogatore la sospensione del contratto di
fornitura idrica, a lui intestato ma di cui usufruiva l’imputata, al fine di evitare
l’ingiusto danno di dover personalmente pagare la bolletta per la fornitura di
acqua consumata dalla ricorrente, locataria dell’appartamento, la quale si era
rifiutata di provvedere al pagamento della bolletta dell’acqua che il proprietario
le aveva spedito a mezzo di lettera raccomandata.
La decisione impugnata, giuridicamente corretta, si è uniformata alla
sentenza di annullamento della Corte di cassazione che aveva devoluto al giudice
del rinvio la valutazione della sussistenza o insussistenza della causa di non
punibilità della “provocazione scriminante” prevista dall’art.599 comma 2
cod.pen.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. la ricorrente deve essere condannata al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro
P.Q.M.

cassazione quinta sezione penale con decisione del 18.11.2010 annullava la

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente

al pagamento

delle spese processuali e della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16.10.2013

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