Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50621 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50621 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HELD MARIA TERESA N. IL 10/10/1966
avverso la sentenza n. 617/2013 TRIBUNALE di RIMINI, del
19/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/11/2015

Held Maria Teresa ricorre avverso la sentenza 19.3.13, emessa dal Tribunale di Rimini ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale le è stata applicata, per il reato di concorso in furto aggravato,
concesse le attenuanti ex artt.62 n.6 e 62-bis c.p. equivalenti anche alla contestata recidiva, la pena
di mesi quattro di reclusione ed € 200,00 di multa..
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

art.625 nn. 2 e 7 c.p., essendo i beni sottoposti a costante vigilanza del personale del centro
commerciale e non avendo l’imputata agito in maniera fraudolenta, con conseguente declaratoria di
improcedibilità in ordine al reato di furto semplice essendo la querela stata presentata non dal legale
rappresentante della società, ma dalla di lei figlia, priva di poteri di rappresentanza.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p. , evidenziando inoltre che la Held si è impossessata dell’abito presente all’interno
dell’esercizio commerciale, previa rimozione della placca antitaccheggio del vestito, superando in
tal modo l’uscita.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455) e
correttamente il furto è stato ritenuto aggravato, così come contestato in rubrica.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.

comma 1, lett.b) c.p.p. per avere non avere il giudice, erroneamente, escluso le aggravanti ex

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 20 novembre 2015

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