Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5062 del 21/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 5062 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
L’AQUILA
nei confronti di:
CARAMIA ANTONIO N. IL 01/05/1970
avverso la sentenza n. 919/2012 TRIBUNALE di L’AQUILA, del
04/02/2013
sentita la r azione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZI eZCIALLI;
lette/se
le conclusioni del PG Dott. l’
c.J1)–,

c.,,

40,-y\-“,ceito
9 r
t2uAft-

Data Udienza: 21/01/2014

Uditi difensor Avv.; 77

li

Ritenuto in fatto

Il Procuratore generale di L’Aquila ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena
per il reato di cui all’articolo 186, comma 2, lettera b) e comma 2 bis del codice della
strada pronunciata dal Tribunale della stessa città nel procedimento a carico di CARAMIA

Il giudicante, in relazione alla contestazione di cui all’articolo 186, comma 2, lettera b),
e 2 sexies del codice della strada, sull’accordo delle parti ha applicato la pena finale di
due mesi di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica
utilità per 128 ore, oltre alla sospensione della patente di guida per il periodo di mesi
sei.

Ciò sul presupposto che, per il ragguaglio e la determinazione del periodo di lavoro di
pubblica utilità, dovesse considerarsi l’unità di misura di giorni 63.

Il giudicante, inoltre, per l’ipotesi dell’esito negativo del lavoro di pubblica utilità, riteneva
di dover concedere “fin d’ora” il beneficio della sospensione condizionale della pena
rispetto alla pena detentiva e pecuniaria sostituita e che avrebbe dovuto essere
ripristinata.

Il ricorrente articola un triplice ordine di doglianze.

Con il primo, deduce l’illegalità della pena sostituita, sul rilievo che la stessa era stata
erroneamente calcolata in ore e non in giorni e, su quello assorbente, della sussistenza
della condizione preclusiva di cui all’art. 186, comma 9 bis, del codice della strada,
costituita dall’avere l’imputato provocato un incidente, come emergeva dalla rituale
contestazione dell’aggravante de qua.
Sotto altro profilo lamenta che nella ipotesi aggravata in esame il giudicante avrebbe
dovuto applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida in misura doppia e, dunque, nel minimo di un anno.
Lamenta, infine, l’ omessa motivazione sulla mancata disposizione del fermo
amministrativo per 180 giorni del veicolo con il quale è stato commesso il reato, non
risultando dal testo della sentenza l’eventuale appartenenza del veicolo a persona
estranea.

2

Antonio.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

Quanto al primo motivo, risulta evidente l’errore in cui è incorso il giudice, che lo ha
portato a determinare la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità in
violazione dell’art. 186, comma 9 bis, che espressamente prevede quale condizione

utilità l’aver provocato un incidente, così come contestato e ritenuto nel caso in esame (
Sezione IV, 6 novembre 2012, n. 42276, Marziano, rv. 253921).

Trattandosi di vizio che attinge la volontà pattizia si impone l’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata. Gli altri motivi risultano assorbiti dalla presente decisione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di L’Aquila per l’ulteriore corso.
Così deciso nella camera di consiglio in data 21 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

preclusiva per la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA