Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50619 del 20/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50619 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL MALLALI AHMED N. IL 03/01/1983
avverso la sentenza n. 4860/2014 TRIBUNALE di BRESCIA, del
30/08/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 20/11/2015
RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444
cod.proc.pen., venne applicata a El Mallali Ahmed, per i reati di rissa, lesioni
personali e porto abusivo di strumento atto ad offendere, la pena concordata con
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando difetto di motivazione in
ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell’articolo 129
cod.proc.pen. e alla entità della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente
atto, nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte,
positive e negative, previste dall’articolo 444 cod.proc.pen. per l’applicazione
della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dalla mancanza dei
presupposti per darsi luogo a pronuncia assolutoria ai sensi dell’articolo 129
cod.proc.pen., come pure quella costituita dalla ritenuta congruità della pena; e
ciò, in difetto di elementi, ricavabili dal testo della medesima sentenza, dai quali
possa invece desumersi l’assenza di alcuna delle condizioni anzidette, basta ad
escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione
proprie delle pronunce del genere di quella impugnata (v. Cass. Sez. IV 13 luglio
2006 n. 34494 e Sez. I 10 gennaio 2007 n. 4688);
– né, d’altra parte, risulta indicata, nel ricorso, alcuna specifica ragione di
diritto per la quale, nella specie, l’articolo 129 cod.proc.pen. avrebbe dovuto
trovare applicazione ovvero l’accordo raggiunto fra le parti (e non modificabile in
alcun modo dal Giudice) sarebbe stato da respingere per eccessività della pena
(peraltro, all’evidenza, tutt’altro che esorbitante dalla media); il che, in linea con
il consolidato orientamento di questa Corte, costituisce appunto causa di
inammissibilità del gravame (v. Cass. Sez. IV 11 maggio 1992 n. 7768 e Sez.
21 maggio 2003 n. 27930);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
la Pubblica Accusa nella misura di mesi quattro di reclusione;
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;
P. T. M.
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20 novembre 2015.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al