Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50618 del 20/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50618 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABDIJA KLAUDIO N. IL 24/09/1990
MORMILE GIORGIA N. IL 05/03/1992
avverso la sentenza n. 698/2011 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
11/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 20/11/2015

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Perugia ha

parzialmente riformato, rimodulando la pena, la sentenza di prime cure che
aveva condannato Abdija Klaudio e Mormile Giorgia per il reato di tentato furto
aggravato;

entrambi gli imputati, personalmente, denunciando una illogicità della
motivazione e una violazione di legge, con particolare riferimento
all’affermazione della penale responsabilità nonché alla quantificazione della
pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il primo motivo si
sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie, perchè non è
possibile più svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità;
– che, inoltre, giova rammentare, in punto di diritto e in via generale,
come in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una “doppia
pronuncia conforme” e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo
grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio
di travisamento possa essere rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606
cod.proc.pen., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti
(con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato sia
stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione
del provvedimento di secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio 2009 n.
20395); il che non è accaduto nel caso di specie;
– che con riferimento al secondo motivo, la quantificazione della pena,
può essere sottoposta al vaglio di legittimità di questa Corte soltanto allorquando
posta in essere in misura illegale e cioè al di là dei limiti previsti dalla singola
fattispecie; orbene nella specie la concessione delle attenuanti generiche
equivalenti alle contestate aggravanti ha reso la pena applicabile corrispondente
a quella del delitto di tentato furto (da mesi quattro ad anni due di reclusione e
da euro 101 ad euro 344) per cui applicando l’ulteriore diminuzione per la scelta
del rito abbreviato (un terzo) si giunge alla pena da mesi due e giorni venti ad
anni uno e mesi quattro di reclusione e alla pena da euro 68 ad euro 230 per cui

1

– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione

la pena in concreto inflitta agli imputati (rispettivamente mesi otto di reclusione
ed euro 200 di multa e mesi sei ed euro 200 di multa) appare del tutto legittima;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 novembre 2015.

P. T. M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA