Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50618 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50618 Anno 2013
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TYUGAEV OLEG N. IL 16/11/1974
avverso l’ordinanza n. 40/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
04/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
1t/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Ue- [14) o2,1
‘~,uk c-tg.AAA-6\

Uditi dignspr Avv.;

Data Udienza: 12/12/2013

45672/13 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Firenze il 4.10.2013 ha
respinto la sua istanza di revoca o sostituzione della custodia carceraria in atto,
nell’ambito di procedura di estradizione verso la Russia, ricorre OLEG TYUGAEV a
mezzo dei difensori, enunciando due motivi: violazione degli artt. 718, 127.5-7
c.p.p.; violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al pericolo di

RAGIONI DELLA DECISIONE
2. I difensori hanno comunicato, con nota pervenuta il 10.10.2013, che
l’estradando è stato rimesso in libertà all’esito di udienza del 5.12.2013,
dichiarando contestualmente di “rinunciare” al ricorso.
3. La rimessione in libertà risulta fatto sopravvenuto assorbente anche
rispetto alla fondatezza del primo motivo di ricorso [risultando in atti che
effettivamente la Corte distrettuale aveva ‘respinto’ una richiesta in tema di misure
cautelari, senza attivare la procedura camerale partecipata che l’art. 718 impone,
attraverso il richiamo all’art. 127 c.p.p., secondo la giurisprudenza affermata dalle
Sezioni unite di questa Corte suprema (SU sent. 26156/2003) con insegnamento
ora costante (da ultimo Sez.6, sent. 4292/2013) e condivisibile perché, nei
confronti del provvedimento cautelare adottato in procedura estradizionale, non
essendo consentito il riesame ed essendo ammesso il ricorso per cassazione solo
per violazione di legge, il rito della camera di consiglio partecipata costituisce l’unico
momento di possibile contraddittorio nel merito del suo contenuto].
Va osservato che la “rinuncia” al ricorso dichiarata dai due difensori è
irrilevante, non avendo essi prodotto allegato o richiamato la necessaria procura
speciale (essendo la rinuncia al ricorso atto riservato all’interessato).
Tuttavia, la riferita avvenuta liberazione determina il venir meno dell’interesse
al ricorso (essendo mancata espressa motivata dichiarazione in contrario).
Di ciò va preso atto, con l’annullamento senza rinvio, per tale causa, del
provvedimento impugnato (deliberazione tra l’altro più favorevole perché ad essa
non si accompagna la altrimenti necessaria, anche in caso di rinuncia, condanna del
ricorrente al pagamento sia delle spese processuali che di somma a favore della
Cassa delle ammende).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 12.12.2013

fuga.

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