Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50617 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50617 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCILIO MARCO SALVATORE N. IL 19/07/1990
avverso la sentenza n. 329/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 10/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 20/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 10 luglio 2014,
ha confermato la sentenza di primo grado con la quale Scilio Marco Salvatore era
stato condannato per il delitto di tentato furto aggravato.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a

la contraddittorietà della motivazione in ordine all’affermazione della penale
responsabilità basata sull’accertamento dattiloscopico nonché un’errata
qualificazione giuridica dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, essendo i motivi manifestamente infondati.
2.

Invero, essi sono del tutto generici, in quanto si contesta la

motivazione dell’impugnata sentenza senza indicare concreti elementi d’illogicità
ovvero di contraddittorietà della motivazione.
Essi si sostanziano in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie
e perchè non è possibile più svolgere tale attività avanti questa Corte di
legittimità; trattasi inoltre di doglianze che, per un verso, passano del tutto sotto
silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e,
per altro verso, non valgono a scalfire la granitica giurisprudenza di questa Corte
in tema di c.d. doppia conforme; giova rammentare, in punto di diritto e in via
generale, come in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una
“doppia pronuncia conforme” e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in
secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione),
l’eventuale vizio di travisamento possa essere rilevato in sede di legittimità, ex
articolo 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il ricorrente
rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente
travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella
motivazione del provvedimento di secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio
2009 n. 20395).
Analogamente non si evidenziano né sono state aliunde prospettate
concrete violazioni di legge in merito agli esperiti accertamenti dattiloscopici,
rispetto ai quali il Giudice a quo ne ha congruamente e logicamente motivato la
fondatezza ai fini dell’affermazione della penale responsabilità dell’odierno
ricorrente.
1

mezzo del proprio difensore, lamentando una violazione di legge e la illogicità e

Né, infine, i rilievi concernenti la capacità dimostrativa della prova
possono formare, evidentemente, oggetto di sindacato nel giudizio di Cassazione
non rilevando in questa sede il merito della decisione ma solo la correttezza della
motivazione (v. Cass. Sez. V 24 maggio 2006 n. 36764).
A ciò si aggiunga come, per pacifica giurisprudenza, una perizia non
costituisca prova decisiva per cui la mancata effettuazione nel giudizio d’appello
non integra un vizio di legittimità e che quanto in concreto posto in essere

delitto di danneggiamento, così come logicamente e motivatamente affermato
dalla Corte territoriale.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il
ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di
denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 novembre 2015.

dall’odierno ricorrente non può integrare un delitto impossibile né il meno grave

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