Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50615 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50615 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOCCALDI DIEGO N. IL 09/11/1972
avverso la sentenza n. 1549/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
16/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 20/11/2015

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Trieste ha

parzialmente confermato, rimodulando la pena per la concessione delle
attenuanti generiche, la sentenza di primo grado che aveva condannato Moccaldi

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una illogicità della
motivazione e una violazione di legge, con particolare riferimento
all’affermazione della penale responsabilità basata soprattutto sulle dichiarazioni
della parte offesa e alla quantificazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il primo motivo si
sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sulla pretesa
inaffidabilità delle dichiarazioni della parte offesa, perchè non è possibile più
svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi, inoltre, di
doglianza che passa del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta
sul punto dal Giudice del merito e che non vale a scalfire la granitica
giurisprudenza di questa Corte in tema;
– il giudicante ha correttamente applicato la costante giurisprudenza di
legittimità sul punto secondo la quale le regole, dettate dall’articolo 192, comma
terzo cod.proc.pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le
quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento
dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata
da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e
dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere
più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni
di qualsiasi testimone (v. da ultimo, Cass. Sez. Un. 19 luglio 2012 n. 41461);
– che, del pari, la quantificazione della pena, in quanto avvenuta in
maniera del tutto legale sfugge al sindacato di legittimità di questa Corte poiché
sorretta da logica e congrua motivazione;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che

Diego per il reato di furto aggravato;

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valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore

Così deciso il 20 novembre 2015.

della Cassa delle Ammende.

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