Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50613 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50613 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PLOPEANU IONUT N. IL 26/06/1994
avverso la sentenza n. 1493/2014 TRIBUNALE di GENOVA, del
14/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/11/2015

Plopeanu Ionut ricorre avverso la sentenza 14.3.14, emessa dal Tribunale di Genova ai sensi degli
‘artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato, concesse
attenuanti generiche equivalenti, la pena — condizionalmente sospesa – di mesi quattro di reclusione
ed € 120,00 di multa.
Deduee il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’ art.606,

applicata.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
fato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’ art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che reputasi equo
determinare in € 1.500,00.
P.Q.M.
° Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 novembre 2015
IL CONSIGLIERE estensore

IL PRESIDENTE

cornma 1, lette) c.p.p. per non avere il giudice motivato in ordine alla congruità della pena

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