Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50612 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 50612 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PATERLINI GUIDO N. IL 28/08/1964
avverso la sentenza n. 5253/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PARMA, del 22/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO .
lette/s ite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 05/04/2013

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Paterlini Guido, proponeva, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per Cassazione avverso la
sentenza ex art. 444 ss c.p.p. emessa dal GUP del Tribunale di Parma in data 22.2.02 con la quale è
stata applicata la pena di mesi otto di reclusione, pena sospesa, con la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per mesi otto, ai sensi dell’art. 222 c.d.s..
A sostegno del ricorso il Paterlini deduceva erronea applicazione della legge penale sotto due
distinti profili: il GUP, anziché limitarsi a ratificare l’accordo raggiunto dalle parti, aveva disposto
la sospensione della patente di guida, pena accessoria non prevista nell’accordo.
Inoltre il giudice aveva erroneamente applicato la sanzione in esame, in quanto aveva ritenuto
che all’evento dannoso oggetto del processo penale fossero applicabili le norme del codice della
strada, mentre, essendosi il sinistro stradale verificato su strada privava e non su area soggetta al
pubblico transito, le norme del c.d.s.. non trovavano applicazione.
Il primo profilo dell’unico motivo del ricorso è infondato.
Con la sentenza di patteggiamento, trova applicazione la sanzione accessoria della sospensione
della patente di guida nei casi previsti dall’art. 222 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, a nulla rilevando
che nella richiesta di patteggiamento non ne sia stata fatta menzione in quanto essa non può
formare oggetto dell’accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla pronuncia.
Né l’applicazione della sanzione in esame è preclusa dalla disciplina della sentenza di
“patteggiamento” posto che il divieto di cui all’art. 445 cod. proc. pen riguarda le pene accessorie
e non può essere estensivamente riferito anche alle sanzioni amministrative.
Ne consegue che con la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. deve essere disposta la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’art. 222 D.Lgs 30
aprile 1992 n. 285 (codice della strada), atteso che la stessa non richiede un giudizio di
responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla
circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell’accordo.
Non può difatti opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di
accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione
della responsabilità dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pu’re sui
generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed
oggettivo, contenuta nel capo d’imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la
richiesta perchè stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile.
Rv. 232015,
(Sez. 4, n. 27931 del 05/05/2005 Cc. dep. 27/07/2005
Sez. 4, Sentenza n. 12208 del 09/12/2003 Cc. (dep. 13/03/2004) Rv. 227910
Sez. 4, Sentenza n. 36868 de/ 14/03/2007 Cc. (dep. 08/10/2007) Rv. 237231)
E’ invece fondato il secondo profilo.
L’art. 222 c.d.s. stabilisce che, qualora da una violazione delle norme del codice della strada
derivino danni alle persone, il giudice applica, con la sentenza di condanna, le sanzioni
amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della
sospensione o della revoca della patente di guida.
Quindi condizione dell’applicabilità della sanzione in esame è che il fatto dannoso sia commesso
con violazione del codice della strada.
1

Ritenuto in fatto e in diritto

non fossero applicabili le norme del c.d.s., non hanno applicato alcuna delle sanzioni ivi previste.
In tal senso si léspressa questa Corte ” La sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida consegue di diritto alla sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen., solo là dove il danno alla persona sia derivato o, in ogni caso, sia direttamente connesso ad
una violazione delle regole sulla circolazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che l’incidente
oggetto del processo per omicidio colposo – provocato dall’invasione della sede autostradale di
due ruote-gemellari scaricate da un autocarro della società autostrade – fosse ricollegabile alla
violazione delle norme del codice della strada; di fatti tale infausto accadimento era ascrivibile
solo a titolo di colpa generica, in quanto conseguente ad un comportamento di imprudenza,
negligenza ed imperizia nello svolgimento della manovra di scarico del materiale dall’autocarro, in
sosta non già nella sede autostradale, ma in un’area riservata a deposito, adiacente al percorso
autostradale, ma non aperta alla circolazione dei veicoli che percorrevano la autostrada).
Sez. 4, Sentenza n. 46530 del 29/10/2003 Cc. (dep. 04/12/2003 ) Rv. 227374
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla previsione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di cui va disposta
l’eliminazione
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida,
statuizione che elimina.
Così deciso il 5.4.013

Quando invece l’evento dannoso non sia riconducibile alla violazione delle norme sulla
circolazione, essendo ascrivibile solo a titolo di colpa generica, quale conseguenza di un
comportamento di imprudenza, negligenza e imperizia, non trova applicazione la sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida.
E questo il caso in esame in quanto, come si desume dall’informativa del CC di Noceto (Parma)
allegata al ricorso, l’incidente è avvenuto su strada privata, tanto che gli operanti, ritenendo che

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