Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50611 del 20/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50611 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NIKOLIC DANIELLA N. IL 12/07/1993
avverso la sentenza n. 3717/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
06/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 20/11/2015
Nikolic Daniella ricorre avverso la sentenza 6.11.14 della Corte di appello di Torino che ha
confermato quella in data 22.2.14 del locale tribunale con la quale è stata condannata, all’esito di
giudizio abbreviato, alla pena di mesi sei di reclusione ed E 220,00 di multa per il reato di tentato
furto in abitazione, in concorso con soggetto minorenne.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’ art.606,
evidenziato con i motivi di appello, incorrendo così in nullità per mancanza palese di motivazione.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
E1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
proces’suali e della somma di €1.000,00in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 20 novembre 2015
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere i giudici di secondo grado considerato quanto