Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50611 del 15/02/2013


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 50611 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IELO GIUSEPPE N. IL 09/12/1955

avverso l’ordinanza n. 3438/2012 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
20/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA
GAETANA SAVINO;
lette/sentite le conclusioni del PG dott.Vincenzo Geraci il quale
chiede l’inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia; ;

Il difensore Avv.Massimo Pineschi preliminarmente deposita
dichiarazione di rinuncia sottoscritta dall’imputato;

Data Udienza: 15/02/2013

Ritenuto in fatto e in diritto
Ielo Giuseppe, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza
in data 20.11.2012 emessa dal Tribunale di Roma, sezione del riesame, con la quale, decidendo
sull’istanza di riesame proposta dal predetto avverso l’ordinanza dispositiva della misura della
custodia in carcere emessa dal GIP Tribunale di Roma il 29.10.012, ha confermato la misura.
lelo è indagato del reato di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90, associazione a delinquere finalizzata al
traffico internazionale di sostanze stupefacenti per essersi associato, insieme ad altri trentuno
d.p.r 309/90, occupandosi in particolare di interposizione fittizia di beni e società, nonché di due
ipotesi del reato di cui all’art. 81,110, 12 quinques DL. 8.6.92 n. 306 convertito in L. 7.8.92 n.356
(trasferimento fraudolento di valori), commesse in concorso con Zizo Carlo, l’una, con il predetto,
lacozza Massimo e Marrocco Fabio, l’altra, in Roma dalla data di costituzione delle società con
condotta tuttora perdurante, capi 73 e 74 della rubrica provvisoria.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto accertata, sul piano della gravità indiziaria, la sussistenza di un
sodalizio criminoso capeggiato dai fratelli Zizzo Carlo e Alfiero, finalizzato alla commissione di
reati detenzione illecita e di cessione di stupefacenti, previa importazione della sostanza, hashish
e cocaina, dalla Spagna e successivo smercio di ingenti quantitativi nella piazze di Fondi, Roma e
Terracina avvalendosi di numerosi partecipi incaricati del trasporto, dello stoccaggio della
sostanza presso l’abitazione di alcuni di essi, della fornitura e della vendita al dettaglio, secondo
una articolata ripartizione di ruoli che prevedeva le figure del corriere, del rappresentanti di zona,
dei subfonitori e dei detentori e venditori al minuto, con impiego dei proventi in attività
commerciali, beni mobili ed immobili fittiziamente intestati a parenti, affini dei fratelli Zizzo e allo
lel°.
All’odierna udienza è pervenuta rituale rinuncia al ricorso.
Lo stesso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591 lett D) c.p.p.
,
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 300,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15.2.013

coindagati, al fine di commettere una serie indeterminata di delitti fra quelli previsti dall’art. 73

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