Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50610 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50610 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUGLI DANIELE N. IL 05/12/1957
BUGLI MICHELE N. IL 24/11/1965
avverso la sentenza n. 3837/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di RIMINI, del 11/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/11/2015

Bugli Daniele e Bugli Michele ricorrono avverso la sentenza 11.7.14, emessa dal Gi.p. del
Tribunale di Rimini ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per i reati
fallimentari loro ascritti, concesse ad entrambi attenuanti generiche equivalenti, la pena di anni due
e giorni venti di reclusione ciascuno.
Deduce il ricorrente Bugli Daniele, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione

nessuna prova evidente di colpevolezza emergeva dagli atti, per cui avrebbe dovuto essere
pronunciata sentenza assolutoria ex art.129 c.p.p., in quanto l’attività distrattiva era stata posta in
essere dall’Avvocato Bacco, che era divenuto vero dominus della fallita, gestendone la cassa ed
effettuando i prelievi e le firme di girata all’insaputa e contro la volontà del Bugli Daniele, che
versava quindi, anche in relazione alla ‘vendita’ delle attrezzature, per 10.000,00 euro, in assenza
del necessario dolo.
Inoltre, non sussisteva l’aggravante del danno di rilevante entità, essendo esso stato quantificato con
riferimento allo stato passivo del fallimento e non ad ogni singolo reato, mentre anche la
documentazione societaria era nella esclusiva disponibilità dell’Avv.Bacco.
Bugli Michele lamenta mancanza di motivazione circa l’insussistenza di cause di proscioglimento
ex art.129 c.p.p., avendo il giudice recepito acriticamente la prospettazione accusatoria senza
considerare l’amministrazione ‘fattuale’ che della società aveva l’Avvocato Bacco, con esclusione
di ogni potere gestionale in capo al Bugli.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto manifestamente
infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p. , facendo in particolare riferimento alle due relazioni redatte, ex art.33 1.fall., dal curatore
fallimentare, da cui risultava che gli imputati, oltre ad essere pienamente a conoscenza dello stato di
dissesto, avevano omesso di chiedere il fallimento della società, dopo aver posto in essere attività
distruttive attraverso una serie di operazioni e transazioni bancarie sul c/c acceso presso la Banca

dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per avere non avere il giudice, erroneamente, considerato che

Popolare Valconca, pervenendo a ‘disintegrare’ l’organismo aziendale, cedendo beni, per il prezzo
di 10.000,00 euro, alla s.r.l. ‘Venti Dieci Bugli’, società ‘nuova’ con la quale gli imputati avevano
continuato l’attività intrapresa con la fallita e nella quale erano confluiti avviamento, clientela e
fornitori, lasciando alla precedente tutte le passività ed avviandola in tal modo al fallimento.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione

di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455), dovendosi
inoltre ribadire che la presentazione della richiesta di patteggiamento implica la rinuncia delle parti
a far valere eccezioni e difese di natura sostanziale e processuale nei limiti, rispettivamente, degli
artt.129 e 179 c.p.p. e salvo che si tratti di eccezioni attinenti alla richiesta medesima e al consenso
prestato (Cass., sez.III, 7 ottobre 2008, n.44132).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, ciascuno, delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 novembre 2015

della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere

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