Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50610 del 15/02/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 50610 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MURATORE FRANCESCO PAOLO N. IL 15/05/1979
avverso la sentenza n. 5014/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
22/03/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
lptté/sentite le conclusioni del PG Dott. Víte-110

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/02/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 22.03.2011, ha applicato, su richiesta concorde
delle parti, ex art 444 c.p.p. all’imputato Muratore Francesco Paolo, per il reato di cui all’art.
186 comma 2 lett b) D. Lgs. n. 285/1992, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la
diminuente del rito, la pena, di mesi due e giorni venti di arresto ed euro 400,00 di ammenda,
sospesa, con l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
alcoliche alla guida dell’autovettura Renault Megane tg. CF636ZJ, con tasso alcolemico
superiore a 0,8 g/1 ma non superiore a 1,5 gli.
Il Muratore, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la
suddetta sentenza ex art. 444 c.p.p., deducendo carenza e manifesta illogicità della motivazione
in quanto il Giudice di primo grado, nella determinazione della pena accessoria, si è discostato
dal minimo previsto dalla norma, applicando al . Muratori un periodo di sospensione della
patente pari a nove mesi, senza fornire alcuna motivazione al riguardo
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Destituita di ogni fondamento è la censura relativa alla mancata motivazione da parte del
giudice di merito in ordine al discostamento dal minimo previsto dalla legge per la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Si rammenta in proposito che le statuizioni in ordine all’entità della pena, implicando una
valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità
qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da
sufficiente motivazione. Si è inoltre sostenuto che, proprio perché la determinazione della
misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale
del giudice di merito, questi ottempera all’obbligo motivazionale di cui all’art. 125, comma
terzo, cod.pen. anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod.
pen. e, qualora la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi
edittali, anche adoperando espressioni come “pena congrua”, “pena equa”, “congruo
alimento”, ovvero richiamandosi alla gravità del reato o alla personalità del reo.
Si è anche ritenuto che non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte
in cui la scelta del giudice risulti contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena

patente di guida per mesi nove perché colto in stato di ebrezza conseguente all’uso di sostanze

edittale.. ( Cass Sez III, Sentenza del 29/05/2007 RV 237402, Sez. 4, Sentenza n. 41702 del
20/09/2004 Rv. 230278).
Tali principi valgono anche per la motivazione relativa alla misura della pena accessoria
della sospensione della patente di guida. Nella quantificazione di tale pena accessoria, il
giudice di prime cure, compiendo una valutazione che implicitamente teneva conto della
misura già espiata dal ricorrente, ha deciso di discostarsi dal minimo edittale previsto dalla
norma; peraltro, decidendo di corrispondere al ricorrente la sospensione di nove mesi,
discostato solo parzialmente dal minimo, applicando una sanzione accessoria che
inserendosi nella fascia media, non richiede di motivare neppure implicitamente la
quantificazione effettuata.
Pertanto il presente ricorso va respinto ed al rigetto del gravame consegue a norma dell’art. 616
c.p.p., l’onere del pagamento delle spese processuali. .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in camera di consiglio del 15.02.2013

quando per l’ipotesi di reato contestato si va da un minimo di 6 ad un massimo di 12, si è

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