Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50609 del 20/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50609 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GOGOLI LILiANA N. IL 02/04/1969
avverso la sentenza n. 12418/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
20/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 20/11/2015
Gogoli Liljana ricorre avverso la sentenza 20.11.14, emessa dal Tribunale di Milano ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato, concesse
attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, la pena di mesi dieci di reclusione ed
€ 200,00 dì multa.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
considerare che l’imputata, mentre prelevava la merce dagli scaffali del grande magazzino, era stata
osservata dall’addetto alla sicurezza, Rappazzo Daniele, che non l’aveva più persa di vista <
fintanto che la stessa imputata, comprendendo di essere stata scoperta, ha cercato di abbandonarli >,
senza quindi conseguire mai il possesso dei beni.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455) e
correttamente il furto è stato ritenuto consumato in quanto, come risulta dalle s.i.t. rese da Rappazzo
Daniele, l’imputata è stata raggiunta sulla pubblica via e, invitata a restituire quanto prelevato,
aveva iniziato una fuga nel corso della quale si era disfatta della refurtiva di cui pertanto, non
importa per quanto tempo, aveva conseguito l’autonoma disponibilità.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
comma 1, lett.b) c.p.p. per avere il giudice erroneamente ritenuto il furto consumato, senza
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 novembre 2015
IL PRES NTE
IL CO3IL ERE estensore