Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50608 del 20/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50608 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALI’ ANGELO N. IL 23/04/1959
BRUNCO GAETANO N. IL 23/09/1967
ACCASCIO GIUSEPPE N. IL 14/10/1970
avverso la sentenza n. 1493/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 01/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/11/2015

Calì Angelo, Brunco Gaetano e Accascio Giuseppe ricorrono avverso la sentenza 1.10.14 della
Corte di appello di Palermo che ha confermato quella in data 22.5.13 del Tribunale di Agrigentosezione di Canicattì, con la quale sono stati condannati, per i reati di lesioni e danneggiamento loro
in concorso ascritti, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse a tutti attenuanti generiche equivalenti,
alla pena — condizionalmente sospesa per tutti — di mesi tre di reclusione ciascuno, oltre al

Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione del!’ art.606,
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere i giudici di secondo grado annullato la sentenza del
tribunale che non aveva fatto riferimento ai fatti di causa e neppure proceduto alla valutazione delle
dichiarazioni della p.o., limitandosi a riprodurre le argomentazioni del primo giudice, senza
rispondere alle doglianze formulate con l’atto di appello e finendo con il travisare le risultanze
probatorie per non aver considerato che le dichiarazioni dei testi Sferrazza e Costa avevano
smentito le affermazioni della parte civile.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto del tutto generici,
atteso che le censure sono formulate in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata.
I medesimi sono inoltre manifestamente infondati, avendo i giudici di merito, con motivazione del
tutto congrua, evidenziato come la responsabilità degli imputati riposi sulle loro stesse ammissioni e
su quelle della p.o. Scirè che ha proceduto alla positiva individuazione fotografica dei suoi
aggressori, venendo inoltre tali dichiarazioni corroborate dagli esiti delle certificazioni mediche in
atti.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

o risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, ciascuno, delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 20 novembre 2015

J

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLI RE estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA