Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50608 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 50608 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

Data Udienza: 05/04/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PARTE CIVILE geOvt”a
avverso la sentenza n. 3379/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
08/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in persoti» del Dott.
che ha concluso per ie a4utbititu.,(41.,. ettr7,2

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th(e d dc<--ueo230 i Ritenuto in fatto e diritto Con sentenza emessa in data 18 febbraio 2010 il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Senigallia, assolveva Marzano Alessandro dal reato di cui all'art. 589 co. 2 c.p. — in relazione al sinistro stradale che lo aveva visto coinvolto in data 21 aprile 2006 e nel quale era deceduto Ostuni Sante alla guida di una moto Honda 1000 — perché il fatto non costituisce reato. in quanto l'urto tra l'auto ed il motociclista doveva considerarsi avvenuto quando l'auto del Marzano, proveniente dall'opposto senso di marcia rispetto a quello tenuto dalla persona offesa, aveva già effettuato la manovra di svolta a sinistra verso la traversa interna ivi esistente ed in quanto il centauro sopraggiungeva a velocità particolarmente elevata ed era in fase di sorpasso vietato in quel tratto di strada. Evidenziava, inoltre, il giudice di primo grado come l'Ostuni — non abituato a condurre moto di grossa cilindrata come quella guidata al momento dell'incidente, prestategli da un amico — avesse posto in essere una manovra di frenata tanto imperita quanto inutile, avendo lo stesso la possibilità di proseguire la marcia nonostante la svolta a sinistra del veicolo condotto dal Marzano. Proposto appello avverso la suddetta pronuncia di primo grado dalla difesa della parte civile Tosi Eleonora, convivente more uxorio dell'Ostuni, la Corte di appello di Ancona confermava l'impugnata sentenza e condannava l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado. Contro tale pronuncia il difensore della parte civile ha interposto ricorso per cassazione per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 40 e 43 c.p. con riferimento all'art. 154 CDS. In particolare la ricorrente parte civile si duole del fatto che la Corte di appello abbia confermato la pronuncia di primo grado ritenendo, al pari del giudice di prime cure, del tutto ineccepibile la ricostruzione del sinistro operata dal consulente del PM e giungendo alla conclusione che l'Ostuni non fosse avvistabile dal Marzano a causa della sostenuta velocità nonché del fatto che era in fase di sorpasso vietato. Inoltre la parte civile censura anche l'assunto della Corte di appello in base al quale la rovinosa caduta del motociclista sarebbe da imputarsi anche alla inesperienza dello stesso quanto alla guida di moto di grossa cilindrata. Dunque a detta della ricorrente la sentenza impugnata pare avere ad oggetto non tanto l'accertamento della responsabilità penale del Marzano quanto la verifica della responsabilità della vittima nella causazione dell'incidente, con ciò operando un'inaccettabile inversione logico-temporale dei fattori di determinazione del sinistro mortale. In proposito merita ricordare come il compito della Cassazione non consista nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dell'interpretazione delle prove effettuata dal giudice del merito bensì nel controllare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di Il giudice di prime cure, infatti, escludeva la colpa del Marzano nella causazione del sinistro de quo verifica della rispondenza della motivazione ai risultati probatori. In particolare la Suprema Corte deve accertare se i giudici di merito abbiano fatto corretta applicazione della legge, abbiamo esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza ed i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per Di conseguenza il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile in quanto volto a sollecitare, tramite la surrettizia deduzione di vizi di legittimità, una rivalutazione delle risultanze processuali — attraverso una diversa lettura degli elementi di fatto acquisiti al giudizio — non consentita al giudice di legittimità peraltro riproponendo censure già dedotte in appello e sulle quali la Corte di appello si è pronunciata con argomentazioni del tutto logiche, esaustive e coerenti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 5 aprile 2013. sottolineare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

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