Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50607 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50607 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PURPURA ANTONINO N. IL 09/07/1984
avverso la sentenza n. 3953/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 27/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/11/2015

Purpura Antonino ricorre avverso la sentenza 27.11.14 della Corte di appello di Palermo che ha
confermato quella in data 27.5.13 del Tribunale di termini Imerese con la quale è stato condannato,
per il reato di cui agli artt.477-482 c.p., alla pena di mesi cinque di reclusione.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p., in relazione all’art.62-bis c.p.,

l’occasionalità dell’episodio, la giovane età dell’imputato ed il buon comportamento processuale
tenuto, avrebbero dovuto indurre i giudici ad applicare il minimo della pena riconoscendo le
attenuanti generiche nella massima estensione.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali legittimamente negato le invocate attenuanti generiche,
tenuto conto dei criteri di cui all’art.133 c.p., in particolare facendo espresso riferimento alla
pluralità dei precedenti penali del Purpura (tra cui condanne per resistenza a p.u. e per violazione
della legge sugli stupefacenti), trattandosi di parametro considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile
anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p., laddove — hanno specificato non certo illogicamente i giudici
palermitani — la giovane età dell’imputato, il buon comportamento processuale e l’occasionalità
dell’episodio sono circostanze non rilevanti ai fini delle invocate attenuanti generiche, considerata
inoltre la non marginalità del fatto illecito, consistito nel falsificare la targhetta identificativa del
ciclomotore Vespa Piaggio sì da essersi l’imputato assicurato il vantaggio di poter circolare
ostacolando l’identificazione del mezzo.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.

per avere la Corte di merito erroneamente interpretato il disposto di cui all’art.133 c.p., in quanto

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 novembre 2015
IL PRESIDENTE

IL CO3I3LiRE
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estensore
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