Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50607 del 05/04/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 50607 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FACCHINETTO EZIO N. IL 30/10/1956
avverso la sentenza n. 1434/2011 CORTE APPELILO di TRIESTE, del
18/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVIN,pUdito il Procuratore Gwerale in personayjel Dott. ttLo zotu Oeug
che ha concluso per ‘14,t &atm.<• -tce,024,2( Udito, per la rte civile, l'Avv
Udit Ldffensor Avv. Data Udienza: 05/04/2013 Ritenuto in fatto Con sentenza emessa in data 4 luglio 2011 il Tribunale di Udine dichiarava Facchinetto Ezio
colpevole del reato di cui all'art. 186 co. 1 e 2 lett. c, 2 bis CDS per aver guidato il proprio veicolo
in stato di ebbrezza, accertato con alcoltest — tasso alcol emico pari a 2,53 in prima rilevazione e
2,55 in seconda — causando un incidente stradale. Condannava lo stesso alla pena di mesi 2 di Proposto appello, la Corte di appello di Trieste confermava in toto la impugnata sentenza e
condannava l'imputato al pagamento delle spese processuali del grado.
Avverso tale pronuncia il difensore del Facchinetto ha interposto ricorso per cassazione per i
seguenti motivi:
1) Vizio di motivazione ed erronea applicazione delle norme del codice della strada relative alle
modalità di effettuazione dell'alcoltest
2) Erronea applicazione delle norme del codice della strada in relazione alle conseguenze
dell'illegittimità dell'accertamento con alcoltest
3) Manifesta illogicità della motivazione in punto di influenza sull'esito della prova etilometrica dei
farmaci assunti dal Facchinetto Ritenuto in diritto Con il primo ed il secondo motivo di ricorso si contesta l'impiego da parte del giudice di merito dei
risultati dell'alcoltest quale fondamento della ritenuta responsabilità del Facchinetto in relazione al
reato a lui contestato.
In particolare si afferma che la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere non attendibile
l'accertamento del tasso alcolemico dal momento che ai fini della prova dello stato di ebbrezza l'art.
379 co. 2 reg. att. CDS richiede due misurazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di
almeno 5 minuti mentre nel caso di specie la prima misurazione risulta avvenuta tra le 12:54 e le
12:56 e la seconda tra le 13:00 e le 13:01. Dunque sottolinea la difesa tra la fine della prima
misurazione e l'inizio della seconda non sarebbe trascorso il lasso di tempo richiesto dalla norma e
la motivazione addotta dal giudice di appello risulta inadeguata dal momento che lo stesso si limita
ad osservare che la suddetta norma non prescrive che i 5 minuti debbano conteggiarsi con
decorrenza dal termine della prima misurazione e non dal suo inizio. Inoltre si censura anche
l'assunto propugnato dalla Corte di appello secondo il quale, anche volendo ravvisare una
irregolarità nell'effettuazione dell'alcoltest per il mancato rispetto dell'intervallo minimo tra la arresto ed euro 1000 di ammenda oltre alle spese processuali. prima e la seconda misurazione, comunque i valori acquisiti possono essere impiegati quali indici
sintomatici dai quali desumere lo stato di alterazione psico-fisica dell'imputato. A detta della difesa,
infatti, in caso di illegittimità del risultato dell'alcoltest e di accertamento dello stato di ebbrezza
sulla base di elementi solo sintomatici al trasgressore si deve contestare la guida in stato di ebbrezza
in riferimento alla lett. a del co. 2 dell'art. 186 CDS e non in relazione alla lett. c, come nel caso di
specie. argomentazione utilizzata dalla Corte territoriale secondo la quale l'intervallo di tempo di almeno 5
tra le due misurazioni minuti può ritenersi rispettato atteso che la prima è iniziata alle 12:54
terminando alle 12:56 e la seconda è iniziata alle 13:00 e terminata alle 13:01. A ben vedere, infatti,
l'art. 186 co. 2 CDS non prescrive che la decorrenza dell'intervallo de quo debba conteggiarsi dal
termine della prima misurazione invece che dal suo inizio e, nel silenzio della legge, è logico
ritenere — per ovvie ragioni di coerenza — che suddetto intervallo debba calcolarsi considerando il
momento di inizio della prima misurazione e della seconda ovvero il termine di dette misurazioni
(12:54 e 13 oppure 12:56 e 13:01). Orbene in entrambi i casi l'intervallo di 5 minuti risulta
rispettato.
Peraltro anche non ritenendo attendibile il test, si deve convenire con la Corte di appello laddove
ritiene comunque sussistente l'alterazione psicofisica da assunzione di sostanze alcooliche dato il
così elevato superamento dei limiti emerso da entrambe le misurazioni nonché la rilevata — e non
contestata — presenza di altri indici altamente sintomatici dello stato di ebbrezza quali l'alito
fortemente alcolico e la difficoltà di proferire frasi dal senso compiuto.
In proposito, infatti, questa Corte ha più volte affermato che nel reato di guida in stato di ebbrezza,
poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione
alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'art.
186 cod. strada essendo sufficiente anche un'unica misurazione alcolimetrica corroborata, come nel
caso di specie, da elementi sintomatici desumibili dagli atti (si veda ex pluris Cass., Sez. IV, n.
30231/2013).
Al pari infondato appare il terzo motivo di ricorso con il quale si lamenta l'illogicità della
motivazione in relazione all'esclusa incidenza dei farmaci assunti quotidianamente dal Facchinetto
sul suo stato di alterazione psico-fisica. Sul punto la Corte territoriale, conformemente al giudice di
prime cure, ha osservato come non possa ritenersi dimostrata la suddetta influenza dei farmaci sulla
base di un mero parere medico secondo il quale non si può escludere che l'epatopatia dell'imputato
sia riconducibile a fattori extraetanolici in assenza di qualsivoglia altra precisazione in ordine alla Le doglianze sono infondate e, pertanto, vanno rigettate. Innanzitutto appare del tutto logica la possibile correrabilità dell'elevato tasso alcolico riscontrato sull'imputato con l'assunzione di tali
medicinali (assunzione, peraltro, solo affermata e non dimostrata).
Sul punto merita ricordare il costante orientamento di questa Corte in base al quale l'esito positivo
dell'alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato
fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di
strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente allegare la affermazione sia sfornita di riscontri probatori (ex pluris Cass., Sez. IV, n. 45070/2004).
Dunque sulla base delle suddette considerazioni il ricorso risulta infondato e come tale deve essere
rigettato. P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 5 aprile 2013. circostanza relativa all'assunzione di farmaci idonei ad influenzare l'esito del test, quando tale