Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50605 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50605 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DINO ROBERTO N. IL 25/01/1986
avverso la sentenza n. 12797/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
03/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/11/2015

Dino Roberto ricorre avverso la sentenza 3.12.14, emessa dal Tribunale di Milano ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto di autovettura, concesse
attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, la pena di mesi otto di reclusione ed
€220,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

acquisito l’autonoma disponibilità del mezzo, dal momento che era stato fermato dai dipendenti
della ditta immediatamente intervenuti, i quali avevano quindi sempre mantenuto il controllo della
vettura.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p.; facendo riferimento al contenuto del verbale di arresto e alla confessione resa dall’imputato.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455), laddove
correttamente è stato poi ritenuto il furto consumato in quanto, come risulta dalla stessa annotazione
di p.g. (allegata dal ricorrente all’impugnazione), il Dino è stato fermato alcuni minuti dopo essersi
Impossessato della vettura in questione ed aver lasciato con essa lo stabile ove era parcheggiata,
acquisendone in tal modo, non importa per quanto tempo, un’autonoma disponibilità.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
proceSsuali e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che reputasi equo
determinare in € 1.500,00.

comma 1, lett.b) c.p.p. per non essere stato ritenuto il tentativo di furto, non avendo l’imputato

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 novembre 2015

gTE
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IL PRES

IL CONSIIE • E estensore

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