Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50604 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50604 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BETTINI MICHELE N. IL 07/09/1981
avverso la sentenza n. 4771/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
24/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/11/2015

Bettini Michele ricorre avverso la sentenza 24.10.14 della Corte di appello di Milano che ha
confermato quella in data 15.4.13 del Tribunale di Sondrio con la quale è stato condannato, esclusa
la contestata recidiva e concessa l’attenuante ex art.62 n.4 c.p., con il criterio della prevalenza, alla
pena di mesi quattro di reclusione ed € 120,00 di multa per il reato di furto aggravato.

l’attenuante di cui all’art.62 n.6 c.p., essendo stato il casco da motociclista, oggetto del furto,
restituito alla p.o. non dall’imputato ma dal di lui cugino, dal momento che il Bettini aveva
utilizzato il cugino quale tramite per la riconsegna del caso, iniziativa autonomamente e
volontariamente decisa dall’imputato, timoroso di incontrare la p.o. dinanzi alla scuola in presenza
di molte persone.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione del tutto congrua ed immune dai lamentati
profili di illegittimità, correttamente negato l’invocata attenuante essendo risultato che la
restituzione del casco non è stata determinata da motivi interni all’imputato, ma è avvenuta su
iniziativa di un’amica della p.o., Ciapusci Laura, la quale, dopo aver notato che il Bettini era in
possesso del casco della sua amica, aveva telefonicamente avvisato il fratello dell’imputato e alcuni
giorni dopo il cugino del Bettini, compagno di classe della Ciapusci, aveva provveduto a restituire il
casco, senza che pertanto l’odierno ricorrente avesse posto in essere alcuna condotta spontanea al
riguardo e tale da consentire il riconoscimento dell’attenuante in questione che, come è noto, ha
natura pacificamente soggettiva.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.

Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p., per non essere stata concessa

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 20 novembre 2015

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