Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50604 del 15/02/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 50604 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

Data Udienza: 15/02/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VIVONA VINCENZO N. IL 01/04/1959
avverso la sentenza n. 11/2010 TRIBUNALE di GENOVA, del
17/09/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINg
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (i I nQa,c 39
che ha concluso per i eZte990
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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RITENUTO IN FATTO

Il Giudice di Pace di Recco con sentenza emessa in data 23.10.09 dichiarava Vivona Vincenzo
responsabile del reato di cui all’art ara. 590 c.p., perché, mentre percorreva la strada provinciale n.
67 nel Comune di Lumarzo, nell’effettuare manovra di inversione di marcia, provocava la collisione
con il motociclo Piaggio condotto da. Bosco Simone che percorreva la sua stessa corsia di marcia; a
seguito dell’urto il Bosco riportava lesioni giudicate guaribili in giorni 40. Il Vivona veniva,

sospensione della patente di guida per giorni 15, e, in solido con il responsabile civile Fondiaria SAI
al risarcimento del danno in favore della parte civile liquidato in euro 95.000,00 oltre rivalutazione
monetaria ed interessi e ala refusione delle spese della parte civile. Proposto appello, il Tribunale di
Genova in riforma della sentenza di primo grado, concedeva all’imputato le attenuanti generiche e
riduceva per l’effetto la pena ad euro 172,00. Confermava nel resto l’impugnata sentenza.
Avverso la sentenza di appello l’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per
cassazione censurando, con unico motivo di ricorso, la motivazione della sentenza di appello in
punto di riconoscimento della responsabilità. Secondo la difesa del ricorrente, un’attenta verifica
della struttura razionale della sentenza rivela come essa difetti di una chiara e puntuale coerenza
argomentativa e non sia ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune
esperienza e dei principi che presidiano la valutazione della prova testimoniale, alle risultanze del
quadro probatorio.
In particolare osserva il ricorrente che dall’istruttoria dibattimentale era emersa la piena
responsabilità del conducente del motociclo il quale, percorrendo la strada a velocità sostenuta, ha
perso il controllo del mezzo, sbandando e andando a collidere contro l’autovettura condotta dal
Vivona che si trovava ferma in sosta nel parcheggio antistante la trattoria “Cornua”, con a bordo,
oltre che il Vivona, i passeggeri trasportati, la moglie, i due figli minori e una amica della coppia.
La dinamica dell’incidente emergeva, infatti, con tutta chiarezza dai rilievi planimetrici dei
Carabinieri accorsi sul luogo dell’incidente da cui non risulta alcuna traccia dell’incidente lungo la
carreggiata, dalle fotografie prodotte dalla difesa dell’imputato scattate subito dopo l’urto, da cui
emerge la posizione dell’auto in sosta nel parcheggio, del motociclo Piaggio nell’immediate
vicinanze dell’auto e del conducente sig. Bosco disteso per terra accanto all’auto. Sempre in tali
fotografie è rappresentata la presenza sull’asfalto, nell’interno dell’area adibita a parcheggio, dei
frammenti di vetro dell’auto e dei residui di plastica staccatisi dalla moto. Inoltre le foto
evidenziano la presenza sull’asfalto di una macchia di sangue collocata proprio davanti
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quindi, condannato alla pena di euro 258,00 di multa e alla sanzione amministrativa della

all’autovettura all’interno del parcheggio. Rileva il ricorrente, che, se l’impatto fosse avvenuto sulla
carreggiata, la traccia ematica sarebbe stata rinvenuta sulla sede stradale e non all’interno del
parcheggio, davanti al punto di sosta dell’autovettura né appare sostenibile l’assunto del consulente
tecnico, secondo il quale il versamento ematico non si sarebbe prodotto subito ma a distanza di
qualche secondo dall’urto, il che potrebbe spiegare, secondo l’assunto della parte civile, la presenza
della macchia nel punto in cui il motociclo, dopo l’urto, è andato ad arrestarsi.
Sostiene il ricorrente che la documentazione fotografica e la planimetria redatta dai Carabinieri

sede stradale.
A tali risultanze deve aggiungersi la stessa dichiarazione della parte offesa la quale ha ammesso di

“aver perso il controllo della moto e di essere finito nel parcheggio” nonché le deposizioni degli
unici testi presenti al momento dell’incidente, trasportati sull’auto dell’imputato le cui
dichiarazioni, sono state verbalizzate dai Carabinieri intervenuti nell’immediatezza del fatto.
A fronte di tali emergenze istruttorie, rileva il ricorrente l’inattendibilità dei testi indicati dalla parte
offesa, i quali non erano sul posto all’arrivo dei verbalizzanti, tanto che non vi è traccia della loro
presenza nel verbale e che, a detta della parte civile, sarebbero stati individuati successivamente per
la spontanea iniziativa di uno di essi, recatosi a trovare in ospedale l’infortunato.
Evidenzia il Vivona l’illogicità della sentenza nel ritenere attendibili tali testi, la cui presenza sul
posto al momento del sinistro non è in alcun modo riscontrata e nel negare attendibilità, stante la
qualità di famigliari e amici, ai testi indicati dall’imputato che hanno sicuramente assistito al
sinistro, essendo trasportati nella sua auto, e che sono stati sentiti dagli operanti nell’immediatezza
dei fatti.
La parte civile per il tramite del proprio difensore chiedeva la declaratoria di inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

Il presente ricorso, al limite dell’inammisibilità in quanto diretto a sollecitare, con la surrettizia
deduzione di vizi di legittimità, una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita al
giudice di legittimità, è infondato.
Si richiamano in proposito i consolidati principi espressi in materia dalla Suprema Corte secondo
cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione
dell’espressa previsione dell’art. 606, comma 1, lett e), cpp, al solo accertamento della congruità e
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confermano dunque che il punto di urto è collocato all’interno del parcheggio anzidetto e non sulla

coerenza dell’apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del
processo, e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione o della autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e
valutazione dei fatti. ( Cfr. Cass. Pen. Sez VI, n. 752/ 2006, Cass. Pen. Sez IV, n. 40587/2009).
Fatta questa premessa sui limiti del sindacato di legittimità, occorre stabilire se la sentenza
impugnata abbia fornito una congrua, logica ed esaustiva motivazione della valutazione delle
risultanze processuali.

motivazione congrua, ha ritenuto di accogliere la ricostruzione della dinamica del sinistro riferita
dalla parte civile, ” l’auto del Vivona in movimento sul tratto destro della carreggiata ha fatto

manovra di attraversamento della carreggiata verso sinistra, andando ad urtare al centro della
carreggiata con il mio scooter, che sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia, io sono caduto
rompendomi il femore, il Vivona ha completato la sua manovra per immettersi nel
parcheggio “,ritenendola plausibile sulla base delle seguenti argomentazioni.
La planimetria effettuata dai Carabinieri che rappresenterebbe secondo il ricorrente il punto di urto,
individuandolo dentro l’area di parcheggio, è stata realizzata esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni del sig. Vivona Vincenzo e sulla base delle posizioni in cui erano stati rinvenuti i
veicoli coinvolti a seguito dell’urto, e quindi non è idonea a fornire la prova del luogo in cui si è
verificato l’impatto. Inoltre è plausibile che i veicoli dopo l’impatto abbiano percorso qualche altro
metro, assumendo la posizione di arresto ricavabile dalla fotografie prodotte dal ricorrente.
Stesso ragionamento deva essere svolto per la documentazione fotografica prodotta dalla difesa: il
Giudice di merito, ha correttamente rilevato che si tratta di foto pacificamente scattate dopo che
l’incidente si era verificato e che dalle stesse non si evince il punto dell’urto, essendo possibile che i
veicoli entrambi in movimento, dopo la collisione, abbiano percorso qualche metro, assumendo la
posizione che si evince dalle fotografie prodotte dall’imputato. La ricostruzione del sinistro
indicata dalla parte civile trova, altresì, conferma nei testi sentiti nel dibattimento i Sig. ri Giovanni
Calvo e Maria M. Angelico soggetti estranei alle parti che non avevano alcun interesse a rendere
una testimonianza di favore per la parte civile.
Anche l’assenza di segni di frenata e di scarrocciamento sull’asfalto conferma la dinamica del
sinistro ricostruita dalla parte civile, se il Bosco fosse andato a velocità eccessiva e avesse perso il
controllo del motociclo avrebbe cercato di frenare, lasciando inevitabilmente segni di frenata
sull’asfalto. Pertanto il Bosco non ha urtato l’auto del sig. Vivona perché ha perso il controllo per
distrazione ed eccesiva velocità, come vuol fare intendere il ricorrente, ma la perdita di controllo
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Il Giudice di merito per quanto concerne il punto di collisione fra i due veicoli, correttamente e con

del motociclo è avvenuta nel momento successivo all’impatto con l’auto del . Vivona che ha
intrapreso manovra di attraversamento della carreggiata verso sinistra ed in conseguenza di questo.
Gli accertamenti fatti sul Bosco all’ospedale subito dopo il sinistro hanno, inoltre, escluso si
trovasse in condizioni psico-fisico alterate per l’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti.
Tale ricostruzione secondo il Giudice di merito non è smentita nemmeno dalle tracce ematiche
rinvenute in prossimità dell’autovettura del Sig Vivona, in quanto è indubitabile che il Sig. Bosco,
dopo essere caduto ed a seguito della collisione sia andato a finire vicino all’auto dell’imputato e qui

contraddizione fra la presenza di sangue accanto all’auto dell’imputato e il punto d’urto avvenuto
sulla carreggiata.
Sulla base delle argomentazioni sopra esposte si evince che il Giudice di appello ha fornito una
motivazione tutt’altro che carente e contraddittoria in merito alla dinamica del sinistro, anzi ha
motivato esaustivamente e in piena conformità con tutti gli elementi probatori acquisiti.
Le doglianze promosse dal ricorrente sono del tutto infondate. Difatti la il Giudice di appello prima
di tutto ha richiamato per relationem le argomentazioni del Giudice di primo grado, dimostrando di
averle fatte proprie e non di averle recepite in maniera acritica, illustrando l’iter logico che lo ha
portato ad affermare la dinamica del sinistro e la penale responsabilità dell’imputato in ordine al
reato per il quale è intervenuta condanna; ha illustrato in modo circostanziato tutti gli elementi di
prova a tale fine utilizzati esponendo, per i singoli passaggi della motivazione, ragioni efficaci e
convincenti sul piano logico-giuridico certamente non meritevoli di censura.
Non vi è, dunque, alcuna contraddittorietà fra le decisioni di primo e di secondo grado e gli
elementi probatori acquisiti nel processo; gli elementi addotti dall’imputato nel ricorso risultano,
pertanto, inidonei a scardinare la logica sottesa alla motivazione della sentenza di appello ed ad
addivenire ad una diversa ricostruzione dell’accaduto.
Il ricorso va dunque respinto perché infondato.
Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., a carico del ricorrente l’onere del
pagamento delle spese del procedimento nonché della rifusione delle spese in favore della parte
civile che liquida in C 2.500,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione
delle spese in favore della parte civile che liquida in C 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 15.02.2013

abbia perso sangue, come afferma il consulente tecnico in udienza. Non vi è dunque alcuna

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