Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50603 del 15/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 50603 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RICCI PICCILONI GIOVANNI N. IL 23/06/1954
avverso la sentenza n. 280/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
23/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
g_021.4),9
405
Udito il Procuratore Generale in persona dl Dott.
che ha concluso per t tiAeuzu“

V,
.15,-.6rított( “x9,02-0

Data Udienza: 15/02/2013

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. S2, f

6, eo, w Q31)(2_

itcede ,QAt dt< eck. £2ea j Ekr, 5 ,,9 eua 06( e u eo2d,3 dig iaz Ricci Picciloni Giovanni proponeva, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, emessa a conferma della sentenza del Tribunale di Ravenna - Sez distaccata di Lugo, in data 11.10.2007, con la quale il medesimo veniva dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 589, comma 1 e 2, c.p., e, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti rispetto all'aggravante contestata, considerato il concorso di colpa della vittima nella misura del 70%, veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, pena detentiva sostituita, ai sensi degli artt. 53 e ss L. 689/81, nella pena pecuniaria di euro € 4.560,00 di multa, oltre al pagamento spese di procedimento. Era altresì disposta la sospensione della patente di guida per mesi uno. Come risulta dalla contestazione del capo di imputazione, il Ricci Picciloni la sera del 9.11.06, percorrendo alla guida del veicolo Fiat Panda via Tomba in Bizzuno (RA), per imprudenza, negligenza, imperizia e colpa specifica consistiti, in particolare, nell'aver tenuto una velocità eccessiva e comunque non adeguata avuto riguardo alle condizioni di tempo e di luogo e alle caratteristiche della strada (art. 141 co 1 e 3 c.d.s.), nel non aver inserito, nonostante l'assenza di illuminazione pubblica e la foschia in atto, i proiettori di profondità (art. 153 c.d.s.), nel non aver previsto come altamente probabile la possibilità che velocipedi percorressero la corsia di circolazione nello stesso senso di marcia, e comunque per non aver effettuato alcuna manovra di emergenza per evitare l'urto (art. 141 co 2 c.d.s.), investiva Gardi Graziano, il quale alla guida di un velocipede privo di proiettori posteriori e di catadiottri, lo precedeva nello stesso senso di marcia, percorrendo la predetta strada, e così ne cagionava la morte per le lesioni riportate a seguito dell'investimento (trauma cranico con frattura alla base). A sostegno del ricorso, la difesa del!" imputato deduceva il seguente motivo: Manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 , comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione all'accertamento della responsabilità del ricorrente per il reato di omicidio colposo. Assume in proposito la difesa del ricorrente che i giudici di seconde cure, dopo aver rimarcato la gravissima imprudenza della vittima, che percorreva in ora notturna un tratto di strada non illuminato alla guida di una bicicletta priva di RITENUTO IN FATTO RITENUTO IN DIRITTO Il presente ricorso, ai limiti dell'inammissibilità in quanto diretto a sollecitare, con la surrettizia deduzione di vizi di legittimità, una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita al giudice di legittimità, è infondato. Si richiamano in proposito i consolidati principi espressi in materia dalla Suprema Corte secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell'espressa previsione dell'art. 606, comma 1, lett e, cpp, al solo accertamento della congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o nella autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti. Ne consegue che, laddove le censure del ricorrente non siano tali da scalfire la logicità e corenza della motivazione del provvedimento impugnato, queste devono ritenersi inammissibili perché proposte per motivi diversi da quelli consentiti, in 2 dispositivo di illuminazione ed anche dei catadiottri, nell'accertare se l'evento presentasse i caratteri dell'inevitabilità, sì da dover escludere qualsiasi riconducibilità sul piano causale, alla condotta di guida dell'imputato, pervengono all'opposta conclusione sulla base di un ragionamento illogico. La Corte esclude l'attendibilità dell'assunto difensivo secondo il quale il ciclista si sarebbe improvvisamente spostato verso il centro della carreggiata, intercettando la traiettoria dell'auto condotta dal'imputato, il quale stante la repentinità dello spostamento, non avrebbe potuto porre in atto alcuna manovra di emergenza volta ad evitare l'ostacolo improvvisamente paratogli davanti. Tale ricostruzione della dinamica del sinistro, fornita dalla difesa, ad avviso della corte di merito, è incompatibile con la localizzazione dei danni, che avrebbero dovuto riguardare più la parte laterale della bicicletta e non quella posteriore. Ritiene la difesa del ricorrente che tale argomentazione non è affatto idonea ad escludere siffatta ricostruzione dell'incidente in quanto è dato di comune esperienza che, a seguito dell'impatto di un auto contro un velocipede, quest'ultimo rimane talmente danneggiato nella sua interezza che non è possibile stabilire l'angolo di incidenza dell'urto. Pertanto appare illogico desumere dalla localizzazione dei danni sul velocipede la posizione che aveva il ciclista sulla carreggiata al momento dell'incidente. 4. , adeguatamente per evitare l'impatto. Laddove sussistano delle particolari condizioni ambientali (ora serale, assenza di luce artificiale, strada di campagna, presenza di foschia) occorre da parte del conducente una soglia di attenzione e prudenza ancora più elevata, essendo prevedibile una maggiore difficoltà nell'avvistamento di altri veicoli e di ostacoli sulla sede stradale. Un atteggiamento prudente avrebbe dovuto portare il Ricci Picciloni ad azionare le luci di profondità, o in difetto ad adeguare la sua velocità 3 quanto non riconducibili alla categoria di cui al richiamato art. 606, comma 1, lett e c.p.p (Cass sez feriale 2.8.011 n. 30880, sez VI 20.7.011, n. 32878, sez I 14.7.011 n.33028) . Fatta questa premessa sui limiti del sindacato di legittimità, occorre stabilire se la sentenza impugnata abbia fornito una congrua, logica ed esaustiva motivazione della valutazione delle risultanze processuali. difesa del ricorrente lamenta che la Corte di Appello ha motivato sulla base di elementi contraddittori e illogici, senza esaminare i fatti alla luce di tutte le emergenze processuali e delle deduzioni difensive. Tale assunto non è fondato poiché la Corte di merito ha assolto l'obbligo della motivazione spiegando congruamente le ragioni del proprio convincimento con espresso richiamo alle puntuali argomentazioni della sentenza di primo grado. Correttamente la Corte di merito ha ritenuto la ricostruzione sostenuta dalla difesa della improvvisa manovra di spostamento ,del ciclista verso il centro della carreggiata destituita di fondamento, in quantotk;'primo luogo non trova riscontro in da alcun dato oggettivo (assenza tracce frenata) e inoltre trova smentita nei danni riportati dai mezzi, localizzati rispettivamente nella ruota posteriore per il velocipede e nella parte centrale anteriore per la vettura. Del tutto congrua è l'argomentazione svolta dai giudici di seconde cure secondo cui, se il sinistro fosse avvenuto secondo la dinamica descritta dal ricorrente, i danni sarebbero stati localizzati più nella parte laterale e non quella posteriore del velocipede. Pertanto, dai rilievi effettuati sui mezzi, si tratta di un tipico tamponamento di mezzi allineati l'uno davanti all'altro. Altrettanto congruo appare il ragionamento della Corte di merito la quale, facendo propria l'argomentazione del giudice di primo grado, desume dall'assenza di tracce di frenata non una improvvisa manovra del ciclista, bensì una percezione ritardata da parte dell'imputato del velocipede, il quale, viaggiando con le luci anabbaglianti attivate, se avesse prestato la dovuta attenzione, avrebbe potuto rilevare il mezzo alla distanza di almeno 20 metri e rallentare condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella udienza camerale del 15.02.2013 alle condizioni effettive della circolazione stradale. La motivazione della Corte di appello sulla ritenuta sussistenza della responsabilità penale del Signor Ricci Picciloni Giovanni per l'omicidio colposo ascrittogli appare, dunque, del tutto logica, adeguata e coerente rispetto alle risultanze istruttorie. Non è, quindi, ravvisabile, nella sentenza impugnata, l'asserita illogicità della motivazione che, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass Sezioni Unite n 24.11.1999), 24/1999, Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA