Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50602 del 19/11/2013


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 50602 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALMISANO VINCENZO N. IL 13/05/1958
avverso l’ordinanza n. 27877/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 11/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
le06/sentite le conclusioni del PG Dott. S’,11e,c1._c_.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 12090, emessa nella camera di consiglio dell’11.1.2013 e
depositata il 14.3.2013, la Settima Sezione della Corte di cassazione ha
dichiarato inammissibile il ricorso di Vincenzo PALMISANO avverso la sentenza
emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Venezia il 15.3.2012,

1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Con segnalazione inviata in data 8.5.2013, la Corte di appello di Venezia Terza Sezione Penale, nella persona del Presidente facente funzioni, faceva
rilevare che, nell’estratto della sentenza trasmesso da questa Corte, era
contenuto un dispositivo del seguente tenore «annulla senza rinvio la impugnata
sentenza perché i reati sono estinti per morte dell’imputato» mentre dalla copia
integrale del provvedimento medesimo risultava la declaratoria di inammissibilità
del ricorso con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Veniva fatto altresì presente che, al momento della pronuncia della
summenzionata sentenza, il PALMISANO era soggetto alla misura cautelare degli
arresti domiciliari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. La richiesta è fondata ed all’omissione deve pertanto rimediarsi tramite il
procedimento di correzione di cui all’art. 130 cod. proc. pen., disponendosi
conseguentemente che, laddove, nel ruolo del procedimento n. 27877\2012, è
scritto «annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché i reati sono estinti
per morte dell’imputato», si legga, invece, «dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento
alla Cassa delle ammende della somma di 1.000 euro».

condannandolo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

P.Q.M.

Dispone correggersi l’errore materiale nel senso che, laddove, nel ruolo del
procedimento n. 27877\2012, è scritto «annulla senza rinvio la impugnata
sentenza perché i reati sono estinti per morte dell’imputato», si legga, invece,
«dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di
1.000 euro».

Così deciso in data 19.11.2013

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