Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50601 del 20/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50601 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ASEMOTA IKPONMWOSA N. IL 27/04/1973
avverso la sentenza n. 3712/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
20/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 20/11/2015
Asemota Ikponmwosa ricorre avverso la sentenza 20.11.14 della Corte di appello di Torino che ha
confermato quella in data 29.4.09 del locale tribunale con la quale è stato condannato, per il reato di
cui all’art.482 c.p. e concesse attenuanti generiche, alla pena di mesi 6 di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice di appello ritenuto sussistente il difetto di
consumazione del reato di falsificazione della patente di guida nigeriana, e per non avere la Corte di
appello valutato le argomentazioni difensive volte a
Osserva la Corte che il ricorso, al di là della sua sostanziale °specificità, deve essere dichiarato
inammissibile, perché manifestamente infondato, dal momento che legittimamente è stata dai
giudici territoriali ritenuta la punibilità della condotta illecita dell’Asemota, in quanto solo
congetturalmente è stata dedotto il difetto di condizione di procedibilità, in assenza — hanno
perspicuamente sottolineato i giudici di secondo grado — di qualsivoglia riscontro fattuale, senza che
neanche l’imputato, in sede di interrogatorio, avesse sostenuto che la patente in questione era stata
falsificata in Nigeria.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 novembre 2015
giurisdizione del giudice italiano, non essendo rimasto compiutamente accertato il luogo di