Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50600 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50600 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SGURA OMAR N. IL 04/07/1984
TESTINI RAIMONDO N. IL 16/12/1983
avverso la sentenza n. 2319/2014 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
17/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/11/2015

Sgura Omar e Testini Raimondo ricorrono avverso la sentenza 17.11.14, emessa dal G.i.p. del
Tribunale di Lecce ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per il reato di
furto aggravato continuato in concorso, in abitazione, la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed
€800,00 di multa ciascuno.
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

l’ammissione degli addebiti e per il mancato riconoscimento, relativamente allo Sgura, della
continuazione con i reati di cui alla sentenza del medesimo g.u.p. relativa al proc. n.6108/13 per
altro reato di furto di rame commesso il 30.6.13.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti — che non comprendeva né la concessione
delle attenuanti generiche, né il riconoscimento della continuazione – e, dall’altro, ha escluso che
ricorressero i presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento alle dichiarazioni delle parti lese e
al contenuto dei verbali della p.g.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.

comma 1, lett.b),c) ed e) c.p.p. per mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 novembre 2015

IL CONSIGLIERE estensore

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