Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50600 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50600 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SOLLO RAFFAELE N. IL 09/07/1974
avverso l’ordinanza n. 4329/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
14/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
19de/sentite le conclusioni del PG Dott. S. S’A’Gue_c_,•
A”: V342 erz.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 14.6.2012 ha rigettato la richiesta
di riesame presentata nell’interesse di Raffaele SOLLO e, congiuntamente, di
altri coimputati, avverso l’ordinanza applicativa della misura custodiale di
massimo rigore emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo

furtiva e di gr. 470 di cocaina.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di
motivazione, rilevando che la misura cautelare è stata confermata sulla base
delle sole dichiarazioni dei verbalizzanti e la conseguente, presunta
identificazione degli indagati, senza considerare che i punti di appostamento
scelti dagli operanti non avrebbero consentito una adeguata osservazione, con la
conseguenza che gli esiti dell’accertamento sarebbero fondati esclusivamente su
valutazioni soggettive degli agenti.
Osserva, inoltre, che i giudici del riesame avrebbero dato per scontata
l’irrilevanza della giustificazione addotta circa la sua presenza all’interno
dell’appartamento ove vennero accertati i fatti ed immotivatamente screditato
l’allegazione difensiva concernente la presenza di vetri oscurati sulla veranda
all’interno della quale gli indagati si trovavano al momento del fatto nonché le
dichiarazioni a discarico rese dal coimputato Salvatore GIULIANO.

3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia il vizio di motivazione,
rilevando che il Tribunale sarebbe incorso in una evidente contraddizione
laddove, nel valutare le esigenze cautelari, avrebbe dapprima fatto riferimento ai
precedenti penali, aggiungendo successivamente un riferimento alla non
specificità degli stessi che mal si concilia con la negativa prognosi formulata.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

1

Tribunale il 30.5.2012 per i reati di illecita detenzione di armi di provenienza

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente osservato, con riferimento al primo motivo di ricorso,
che lo stesso risulta esclusivamente incentrato sulla critica alle valutazioni del
compendio indiziario da parte dei giudici del riesame.
Ciò posto, deve ricordarsi che, secondo il consolidato orientamento di questa

riguardare esclusivamente la violazione specifiche norme di legge o la manifesta
illogicità della motivazione entro i limiti indicati dalla norma, con la conseguenza
che il controllo di legittimità non può riferirsi alla ricostruzione dei fatti o censure
che, seppure formalmente rivolte alla motivazione, si concretino in realtà nella
prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già prese in
considerazione dal giudice di merito (v. Sez. VI n. 11194, 22 marzo 2012; Sez. V,
n. 46124, 15 dicembre 2008)
Con specifico riferimento al ricorso per cassazione per vizio di motivazione
del provvedimento del Tribunale del riesame, in merito alla consistenza dei gravi
indizi di colpevolezza, si è, inoltre, osservato che alla Corte «spetta il compito di
verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti
che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto
delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a
carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la
valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di
diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (SS. UU n. 11,
2 maggio 2000).
In definitiva, come pure si è rilevato, il sindacato di legittimità sulla
motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica
che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti, consistenti
nell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato e nell’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle
argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. III n.40873, 18 novembre
2010. V. anche Sez. IV n. 26992, 20 giugno 2013).
Sono stati posti, dunque, limiti precisi entro i quali deve svolgersi il giudizio
di legittimità, che non può sconfinare in un ulteriore valutazione del merito,
anche quando, pur alla luce degli
nei motivi di gravame”,

“altri atti del processo specificamente indicati

l’intero contesto motivazionale del provvedimento

impugnato sia congruo e non venga intaccato dalle specifiche allegazioni del
ricorrente.

2

Corte, il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari personali deve

5. Date tali premesse, si osserva come l’ordinanza del Tribunale di Napoli sia
del tutto immune da censure.
Invero, i giudici del gravame hanno dato contezza delle risultanze
investigative emergenti dagli atti trasmessi dal Pubblico Ministero procedente,
nei quali viene specificato che la polizia giudiziaria operante si era appostata
presso un appartamento occupato dagli indagati, in modo tale da poterlo
osservare sia dalla strada che dai tetti, mentre i componenti di una pattuglia

In tale contesto, il personale di polizia giudiziaria appostato sui tetti aveva
modo di vedere uno dei computati (Salvatore DEL PRETE) tentare di scavalcare la
balaustra della veranda per fuggire, fermandosi poi alla vista degli agenti e gli
altri indagati, successivamente identificati in Salvatore GIULIANO e nell’odierno
ricorrente, avvolgere alcuni oggetti in un accappatoio che gettavano nel vuoto e
che, recuperato in seguito, rivelava al suo interno la presenza di armi di
provenienza furtiva e 470 grammi di cocaina.
Così descritto lo svolgimento dei fatti, i giudici del gravame osservano che
l’ammissione dell’addebito da parte del GIULIANO, chiaramente finalizzata a
scagionare i complici, è platealmente smentita da quanto direttamente percepito
da tutti gli operanti e opportunamente descritto nei verbali prodotti e che la
deduzione difensiva concernente la presenza di vetri oscurati sulla veranda
risulta inconferente in quanto, considerata la dinamica degli eventi, appare
evidente che, al momento dei fatti, quei vetri erano aperti.

6. Tale osservazione, ad avviso del Collegio, risulta del tutto coerente e
logica, atteso che gli agenti operanti avevano riferito di aver visto uno degli
indagati scavalcare la balaustra della veranda, operazione che non poteva
evidentemente essere compiuta se le vetrate fossero rimaste chiuse. Tale
risposta all’obiezione difensiva appare, inoltre, certamente esaustiva, come lo è
anche quella concernente le giustificazioni addotte da tutti gli indagati circa la
loro presenza nell’appartamento e riferita ad un contemporaneo litigio con le
rispettive mogli che, in presenza degli schiaccianti elementi indiziari di segno
contrario, precedentemente apprezzati, il Tribunale giustamente definisce
«risibile».
Si tratta, in definitiva, di una valutazione del complessivo quadro indiziario
del tutto adeguata e rispondente alle specifiche disposizioni normative che la
disciplinano e che supera agevolmente il vaglio di legittimità cui è stata
sottoposta.

3

bussavano ripetutamente alla porta di ingresso.

7. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento al secondo
motivo di ricorso.
La valutazione delle esigenze cautelari è stata infatti effettuata dai giudici
del riesame tenendo conto, principalmente, della gravità dei reati oggetto di
contestazione, considerata per la intrinseca pericolosità della detenzione di armi
e per il non modico quantitativo di stupefacente rinvenuto.
A tale significativo elemento il Tribunale aggiunge la presenza di precedenti
penali gravanti anche sulla persona dell’odierno ricorrente quale dato

E’ dunque evidente che il riferimento alla non specificità dei precedenti
penali assume, in tale contesto, il valore di mera puntualizzazione logicamente
collegata con il discorso giustificativo effettuato dai giudici del riesame i quali,
pertanto, non sono incorsi nel vizio di motivazione denunciato.

8. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni
indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Così deciso in data 19.11.2013

sintomatico di una personalità negativa e della non occasionalità della condotta.

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