Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5060 del 21/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5060 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Trieste
nei confronti di:
Marani Nick n. il 3.12.1991
avverso la sentenza n. 229/2012 pronunciata dal Tribunale di Udine,
sezione distaccata di Palmanova, il 25.1.2013;
sentita nella camera di consiglio del 21.1.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. E.
Scardaccione, che ha richiesto l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata.

Data Udienza: 21/01/2014

Ritenuto in fatto
i. — Con atto del 2/4.3.2013, il procuratore generale presso la
Corte d’appello Trieste ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza del Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, del
25.1.2013, con la quale, sulla congiunta richiesta del pubblico ministero e dell’imputato, è stata applicata, nei confronti di Nick Marani,
ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di tre mesi e diciotto giorni di arresto e di euro 2.200,00 di ammenda (oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di due anni e otto mesi), contestualmente
disponendo la sostituzione di detta pena con quella del lavoro di
pubblica utilità nella misura corrispondente, in relazione al reato di
guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari a 1,72 g/1)
aggravato, tra le altre circostanze, dall’aver provocato un incidente e
dall’essere ‘neo-patentato’, reato commesso in Carlino il 16.1.2011.
Con il ricorso proposto, il procuratore generale triestino censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente disposto la sostituzione della pena inflitta all’imputato con la misura del
lavoro di pubblica utilità, in violazione dell’art. 186, comma 9 bis,
c.d.s., là dove esclude la sostituibilità della pena nell’ipotesi in cui
(come nel caso di specie) il reo abbia provocato un incidente.
Sotto altro profilo, il ricorrente si duole della violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice a quo, nella disposta sospensione
della patente di guida dell’imputato (invece della dovuta revoca della
stessa), nonché nel computo della pena applicata, avendo il giudice di
merito violato il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti
imposto dagli artt. 186, co. 2 septies, e 186 bis, co. 4, c.d.s..
Sulla base di tali motivi d’impugnazione, il procuratore ricorrente ha invocato l’annullamento della decisione impugnata, con
l’eventuale adozione delle statuizioni consequenziali.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte
di cassazione, concludendo per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Considerato in diritto
2. – Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis, c.d.s., la pena inflitta
all’imputato può essere sostituita con la misura del lavoro di pubblica
utilità solo al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis dello stesso

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art. 186 cit., ossia fuori dai casi in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente, inteso come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, abbia potenzialmente provocato un pericolo per la
collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di
terzi o di altri veicoli (cfr. Cass., Sez. 4, n. 47276/2012, Rv. 253921).
Nel caso di specie, il giudice a quo ha disposto la sostituzione
della pena irrogata a carico dell’imputato con la misura del lavoro di
pubblica utilità nonostante l’avvenuta provocazione, da parte
dell’imputato alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza, di un
incidente.
L’accertata non sostituibilità della pena inflitta all’imputato
con la misura del lavoro di pubblica utilità, nell’incidere su una condizione apposta dalle parti all’accordo sottoposto alla valutazione del
giudice, comporta il travolgimento del patto d’identico contenuto originariamente concluso tra il pubblico ministero e l’imputato ai fini
della richiesta di applicazione della pena, con il conseguente annullamento senza rinvio della stessa sentenza (assorbite le restanti censure sollevate da ricorrente) e la contestuale trasmissione degli atti al
tribunale di Udine per l’ulteriore corso.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla la impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Udine per
l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.1.2014.

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