Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 506 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 506 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

D’Onofrio Vincenzo, nato a Napoli 1’11.6.51
Cafasso Giovanni, nato il 3.1.45
imputati art. 349 c.p.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli dell’11.7.1t

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva
La Corte d’appello, con la sentenza impugnata, dopo avere dichiarato la estinzione per
prescrizione delle contravvenzioni edilizie, ha confermato il giudizio di responsabilità
pronunciato nei confronti di entrambi i ricorrenti per la violazione dei sigilli.
Essi ricorrono contro tale decisione eccependo, in primo luogo che la Corte non ha
replicato al motivo di appello concernente l’ordinanza con la quale il Tribunale aveva acquisito
ed utilizzato ai fini di causa, la giustificazione, fatta pervenire dal teste del Genio Civile di
Napoli. In particolare, in tale atto si riferiva dell’assenza di qualunque atto progettuale ma
aveva il solo scopo di spiegare la mancata comparizione del teste (comunque dichiaratosi disponibile a
comparire in altra data). Con il secondo motivo, si richiama l’attenzione sul fatto che l’immobile di
cui si discute era composto da due edifici distinti si che, detto in estrema sintesi, non si può
considerare legittimo il sequestro – e di conseguenza non vi è alcuna violazione di sigilli – per
la parte di abitazione non interessata da interventi edilizi visto che non ricorrevano i
presupposti di conservazione e assicurazione dell’identità del bene.

Data Udienza: 25/10/2013

Il ricorso è manifestamente infondato. La prima questione, oltre ad essere espressa in
modo alquanto criptico e generico (senza alcuna allegazione) non chiarisce neppure la rilevanza
della questione posta.

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e, ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di
1000 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,
ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 25 ottobre 2013

Il Presidente

Quanto al secondo motivo, non solo si risolve nella prospettazione di dati fattuali – sui
quali questa S.C. non ha alcun potere di valutazione – ma risulta comunque, manifestamente
infondato dal momento che le ragioni della conferma della condanna da parte della Corte
risultano bene esplicitate quando fa notare che, per quel che attiene a D’Onofrio, la sua
responsabilità discende dalla veste di custode giudiziario che egli ricopriva mentre, per
Cafasso, dal fatto di abitare l’immobile nel quale venivano eseguiti i lavori abusivi ai quali egli
aveva, quindi, chiaro interesse.

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