Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 506 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 506 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
nei confronti di:
CILIENTO PASQUALE N. IL 01/01/1966
avverso l’ordinanza n. 164/2014 TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 11/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/seritite le conclusioni del PGJDott. Stai< obtod ju
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Data Udienza: 17/11/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa 1’11 giugno 2014 il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente
l’istanza proposta dal condannato Pasquale Ciliento, unificava per continuazione i
reati giudicati con le sentenze ivi indicate e rideterminava la pena complessiva in
mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione ai reati giudicati con le
sentenze del Tribunale di Napoli in data 9/4/2008 ed in data 11/1/2011, nonché in

giudicati con le sentenze del Tribunale di Napoli in data 8/10/2010 e 23/9/2011;
dichiarava inammissibile l’istanza in riferimento ai reati giudicati con la sentenza
della Corte di Appello di Napoli in data 29/5/2001.
2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
chiedendone l’annullamento per inosservanza ed erronea applicazione della legge
penale in ragione dell’incompetenza del giudice per non avere questi pronunciato
l’ultima sentenza divenuta irrevocabile.
3.Con requisitoria scritta, depositata il 16 aprile 2015, il Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione, dr. Sante Spinaci, ha chiesto l’accoglimento del
gravame e l’annullamento senza rinvio l’ordinanza impugnata con trasmissione
degli atti al Tribunale di Napoli.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.
1. Come esattamente rilevato dal Procuratore ricorrente, al momento della
proposizione dell’istanza del Ciliento, avvenuta in data 20/2/2014, l’ultimo
provvedimento giudiziale ad essere divenuto irrevocabile nei suoi confronti si
identificava nella sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 23/9/2011, definitiva il
5/1/2012.
1.1 Per contro, ii Tribunale che si è pronunciato ha ritenuto implicitamente di
dover ravvisare la propria competenza quale giudice dell’esecuzione in assenza di
qualsiasi rilievo giustificativo, ma già dall’esposizione dei dati relativi alle sentenze
che avevano giudicato i reati per i quali si è chiesta l’applicazione della
continuazione emerge la sua incompetenza a prendere cognizione dell’incidente di
esecuzione pnoosto.
2.0uesta Corte, nell’interpretare la disposizione di cui all’art. 665 cod. proc.
pen., ha già fissato il principio di diritto, secondo il quale in tema d’esecuzione le
regole di distribuzione della competenza, dettate da tale norma, rivestono natura

anni due, mesi sette di reclusione ed euro 1.2000,00 di multa quella per i reati

formale ed inderogabile e vanno intese nel senso che il giudice competente a
decidere una qualsiasi questione che attiene all’esecuzione nei confronti di un
soggetto raggiunto da più condanne, emesse da giudici diversi, è sempre quello che
ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo al momento di
proposizione della richiesta, anche se la questione non riguarda la sua sentenza e
persino se in seguito siano state pronunciate altre sentenze di condanna da
eseguire (Cass. sez. 1, n. 23252 del 19.05.2010, confl. comp. in proc. Chiarello;
sez. 1, n. 2151 del 20.12.2011, confl. comp. in proc. Casorio, rv. 251686; sez. 1 n.

proc. Gianfelice, rv. 238771; sez. 1, n. 23208 del 12.05.2004, Garofalo, rv.
228253).
2.1 Si è altresì affermato che l’esecuzione di un provvedimento giudiziale deve
essere, per quanto possibile, unitariamente condotta e ne deve essere investito il
medesimo un:co giudice che abbia pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile per
ultima nel momento di proposizione dell’istanza, a prescindere dalla natura delle
questioni soiievate in sede esecutiva (tra le tante: Cass. sez. 1 n. 15711 del
7/3/2003; sez. 1, n. 16494 del 24/3/2004; sez. 2 n. 23208 del 12/5/2004; sez. 1
n. 46049 del .3/11/2004; sez. 1 n. 40390 del 17/9/2004). Trattasi di una specifica
competenza funzionale, assoluta ed inderogabile, che non soffre eccezioni
nemmeno quando ia sentenza abbia riguardato una pluralità di imputati, è
indifferente alla posizione assunta dal colui che proponga la domanda (Sez. 1, n.
6282 del 16/11/1999, Riina, rv 215019; Sez. 1, n. 3925 dell8/10/1992, PM in proc.
Mesi, rv. 1920; sez. 6, n. 831 del 4/3/1991, PG in proc. Filippini, rv. 190050) e,
per il disposto dell’art. 655 cod.proc.beri n comma 2, comporta la sua attribuzione al
giudice di secondo grado quando abbia riformato la sentenza di primo grado non
soltanto in reazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili,
anche se con ‘iferimento ad alcuni e non a tutti gli imputati (sez. 1, n. 4510 del
18/1/2005, Romeo, rv. 230748; Sez. 1, n. 25962 del 11/6/2008, confl. comp. in
proc. _Mani ep altri, rv. 240474; sez. 1, n. 10418 del 19/02/2009, Terranova ed
altri, rv, 242099; sez. 1, n. 10415 del 16/2/2010, PG in proc. Guarnieri, rv.
246395; sez. 1, N. 33062 del 14/7/2011, Confl. comp. in proc. Salvati, rv.
250831). In altri termini, in questi casi anche per coloro che non siano stati
coinvolti dalle statuizioni .di riforma della pronuncia impugnata il giudice
dell’esecuzic.)ne è unico ed individuabile nel giudice di secondo grado.
2.2 La violazione di tali principi determina la nullità assoluta ed insanabile del
provvedimento e può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del
procedimento (Cass. sez. 1, n.31946 del 04/07/2008, Serelli, rv. 240775).
Per le considerazioni svolte s’impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per la decisione
2

19466 del 5.05.2008, rv 240293; sez. 1, n. 364 del 21.11.2007, coal. comp. in

sull’istanza avanzata dall’interessato.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Napoli.,

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015.

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