Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50599 del 20/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50599 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOMBARDIA VINCENZO N. IL 10/09/1942
avverso la sentenza n. 71/2011 GIUDICE DI PACE di VITTORIA, del
12/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 20/11/2015
Lombardia Vincenzo impugna la sentenza 12.12.13 del Giudice di pace di Vittoria con la quale è
stato condannato, per il reato di cui all’art.582 c.p., alla pena di € 300,00 di multa, lamentando come
il giudice si sia basato solo sulle dichiarazioni della p.o. e sui certificati del Pronto soccorso, che
pure indicavano lesioni minime non riscontrabili oggettivamente, senza considerare che l’imputato
< si trovava in convalescenza con le stampelle>, mentre la p.o. Rendo aveva una massiccia
tentativo di impedire che il suocero finisse in terra.
Con ordinanza 12.1.15 il Tribunale di Ragusa ha trasmesso l’impugnazione (qualificata dalla difesa
come appello) a questa Corte.
Osserva la Corte che il gravame deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente
considerazioni di merito, come tale precluse al giudice di legittimità, sia perché manifestamente
infondato, avendo il giudice territoriale, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità
o contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità del Lombardia derivi dalle dichiarazioni
della p.o. Rendo Gaspare — la cui attendibilità è adeguatamente argomentata — che ha evidenziato di
essere stato aggredito con calci e pugni dall’imputato, corroborate dagli esiti dei certificati medici
del Pronto soccorso dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria, rilasciati nell’immediatezza dell’evento,
attestanti lesioni guaribili, la prima volta (12.2.11), in giorni 7 e, la seconda volta (14.2.11), in
giorni 3.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 novembre 2015
DEPOSFEATA
IN CANCELLERIA
corporatura ed aveva affermato, quanto al secondo episodio, di essere procurato del male nel