Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50598 del 20/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50598 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OPPIO ANGELO N. IL 15/11/1963
avverso la sentenza n. 2626/2014 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 04/08/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 20/11/2015
Oppio Angelo ricorre avverso la sentenza 4.8.14, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata ai
sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati ascrittigli, unificati ex
art. 81 cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, la pena di
anni uno, mesi quattro di reclusione ed € 400,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’ art.606,
la riduzione per le attenuanti generiche, che non sono state concesse>.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti — che comprendeva la concessione delle
attenuanti generiche con il criterio della equivalenza – e, dall’ altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’ art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che reputasi equo
determinare in € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 novembre 2015
comma 1, lett. e) c.p.p. per erronea motivazione in ordine al calcolo della pena che