Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50597 del 20/11/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 50597 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ha pronunciato la seguente

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PRDINANZA

sul ricorso proposto da:
PATRIZI ANNA_MARIA N. IL 25/06/1977
avverso la sentenza n. 12/2013 TRIBUNALE di FROSINONE, del
04/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/11/2015

FATTO E DIRITTO

Patrizi Anna Maria ricorre avverso la sentenza 4.4.14 del Tribunale di Frosinone, con la quale in
parziale riforma di quella del Giudice di pace di Ceccano in data 15.10.12, sono stati concessi i
benefici di legge in relazione alla condanna alla pena di E 258,00 di multa per il reato di cui

Rileva la ricorrente che il querelante Testa Giuseppe ha rimesso la querela sporta nei di lei confronti
e chiede pertanto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per il venir meno della
condizione di procedibilità.
Osserva la Corte che l’intervenuta rituale remissione della querela ad opera del querelante Testa
Giuseppe, e la contestuale accettazione da parte di Patrizi Anna Maria, di cui al verbale 6.6.14
nell’ufficio della sezione di p.g. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone,
impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato ascritti alla Patrizi
estinto ai sensi dell’art.152 c.p., con conseguente condanna della querelata al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela.
Pone le spese del procedimento a carico della querelata Patrizi Anna Maria.
Roma, 20 novembre 2015

all’art.594 c.p.

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