Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50596 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50596 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
GUIDA Pierino, nato a Leverano il 23/4/1962
MY Giuseppe, nato a Leverano il 24/5/1955
avverso la sentenza del 23/1/2013 della Corte di appello di Lecce, che ha
confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Lecce, sez. dist. di Tricase, ha
condannato gli imputati, previa concessione delle circostanze attenuanti
generiche, alla pena di un mese di arresto e 20.658,00 euro di ammenda
ciascuno perché colpevoli del reato continuato previsto dagli artt.44, lett.c), del
d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e 181 del d.lgs. 22 gennaio2004, n.42; con ordine
di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi; fatto
accertato il 28/6/2008
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza con rinvio;
udito per l’imputato l’avv. Giovanni Aricò, che ha concluso chiedendo accogliersi
il ricorso.
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 27/11/2013

1. Con sentenza del 23/1/2013 la Corte di appello di Lecce ha confermato la
sentenza con la quale il Tribunale di Lecce, sez. dist. di Tricase, ha condannato
gli imputati, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena
di un mese di arresto e 20.658,00 euro di ammenda ciascuno perché colpevoli
del reato continuato previsto dagli artt.44, lett.c), del d.P.R. 6 giugno 2001,
n.380 e 181 del d.lgs. 22 gennaio2004, n.42; con ordine di demolizione delle
opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi.
Osserva la Corte di appello che le questioni relative alle ordinanze

omesso di far valere in quella sede tempestiva eccezione. Osserva, poi, che
l’intervento sul muro perimetrale era destinato a consentire la successiva
copertura di un trullo diroccato, così che le opere realizzate sono
ontologicamente differenti dalla prospettazione dello stato dei luoghi in sede di
regolarizzazione.
2.

Avverso tale provvedimento i sigg. Guida e My propongono unico

ricorso, in sintesi lamentando:
a.

Errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b), cod.proc.pen. e vizio
motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e), cod.proc.pen. con riguardo alle
ordinanze dibattimentali del 21/10/2010 e del 28/6/2011, difettando una
effettiva motivazione a sostegno della reiezione del motivo di impugnazione,
soprattutto con riguardo alla mancata assunzione del consulente di parte che
avrebbe dovuto riferire sulle caratteristiche tecniche delle opere. Parimenti,
illegittima la mancata rinnovazione del dibattimento ex art.603 cod. proc.
pen. che, ove disposta, avrebbe potuto superare il vizio denunciato con
riguardo alle ordinanze del primo giudice;

b. Errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. e vizio
motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. per avere la Corte di
appello non adeguatamente considerato il permesso in sanatoria, preceduto
da accertamento di compatibilità paesaggistica, prodotto dai ricorrenti,
omettendo di dare risposta alla richiesta applicazione degli artt.36 e 45 del
380/2001 e alla richiesta di qualificare come opere edilizie “minori” quelle che
non comportano aumento di superficie utile e di volume.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta fondato nel secondo motivo e questo imporrebbe
l’annullamento della sentenza per nuovo esame. In effetti, la valutazione che i
giudici di appello hanno compiuto risulta viziata da un argomento logico,
chiaramente esplicitato dai giudici di appello a pag.3 della motivazione, secondo

2

dibattimentali in tema di prova non possono essere accolte, avendo la difesa

cui le opere realizzate non dovrebbero essere valutate esclusivamente per la
parte realizzata ma anche con riferimento alla finalità dell’intervento, identificata
nella futura ricostruzione del trullo, attualmente diroccato e privo di tetto. In altri
termini, la elevazione del muro di cinta costituirebbe solo la prima fase di un
progetto destinato a realizzar e un maggiore e ben più rilevante abuso
comportante il recupero di volumetrie abitative senza autorizzazione.
2. Si tratta di ipotesi non avulsa dalla realtà storica, ma non oggetto della
contestazione e non confermata da elementi che possano qualificarsi come

effetti, i giudici di merito non indicano alcun dato concreto che consenta di
affermare che i ricorrenti avevano intrapreso lavori e interventi concernenti il
trullo e non il soltanto muro. L’assenza di elementi di riscontro priva l’ipotesi di
coerenza logica e rende viziato il ragionamento che ha condotto la Corte di
appello a valutare la natura e la sanabilità delle opere effettivamente realizzate e
indicate nel capo d’imputazione.
3. Il vizio in parola dovrebbe comportare l’annullamento con rinvio al
giudice di merito per un nuovo esame, ma va rilevato che nelle more del giudizio
è maturato il termine massimo di prescrizione delle contravvenzioni contestate.
In effetti, non può considerarsi operante la sospensione del termine
conseguente al rinvio disposto all’udienza del 12/1/2010, rinvio connesso alla
procedura di sanatoria che lo stesso giudice ha ritenuto non rilevante in relazione
alle opere abusive. Escluso dal calcolo il relativo periodo di sospensione, i reati
risultano estinti nel mese di agosto 2013.
4. Merita osservare che la dichiarazione di estinzione dei reati comporta la
caducazione degli ordini di demolizione e di rimessione in pristino impartiti con la
sentenza annullata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per
prescrizione.
Così deciso il 27/11/2013

decisivi ai fini dell’affermazione della responsabilità penale dei ricorrenti. In

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