Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50596 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50596 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONOMO GIOVANNI N. IL 30/09/1956
avverso la sentenza n. 25788/2014 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
11/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/11/2015

Bonomo Giovanni ricorre avverso la sentenza 11.12.14, emessa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli
ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di bancarotta
o fraudolenta, concesse attenuanti generiche prevalenti, la pena — condizionalmente sospesa – di anni
uno e mesi sei di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’ art.606,

esclusione della punibilità, essendosi il giudice limitato alla mera lettura della sentenza dichiarativa
di fallimento e alla frettolosa relazione del curatore fallimentare, per concludere con un
accertamento sommario su ciò che la parti avevano statuito nella proposta di patteggiamento.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento in particolare al contenuto della relazione del
curatore fallimentare.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che reputasi equo
determinare in € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 novembre 2015

D EPOSi TAT

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non essere stata valutata la sussistenza di eventuali cause di

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