Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50595 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50595 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAURO NICOLA N. IL 18/10/1982
avverso la sentenza n. 2587/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSIO SCARCELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G, e A 2O 1TÀv
che ha concluso per L k w Ayi.f t ss atli
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 27/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. MAURO NICOLA ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello
di NAPOLI in data 13/03/2013, depositata in data 12/04/2013, con cui è stata
parzialmente riformata la sentenza del Tribunale di NAPOLI – SEZ. DIST.
CASORIA 20/02/2009, di condanna alla pena di anni uno ed C 8500,00 di multa
(ridotta in appello a mesi dieci di reclusione ed C 7500,00 di multa), oltre al

generiche, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti e con l’applicazione della
misura ablatoria della confisca.

2.

L’imputato, in particolare, è stato riconosciuto colpevole delle seguenti

violazioni: a) art. 40, lett. C), d. Igs. 26/10/1995, n. 504, perché destinava ad
uso autotrazione, soggetto a maggiore imposta di fabbricazione, kg. 650 di g.p.I.
per uso domestico; b) art. 679 c.p., perché ometteva di denunciare all’autorità la
detenzione delle bombole di g.p.I. di cui sopra, prodotto esplodente,
infiammabile e pericoloso per quantità e qualità; c) art. 7, legge n. 327/1958,
perché eseguiva operazioni di riempimento fuori da impianti adibiti a tale scopo,
o comunque installava e gestiva un impianto per il travaso o deposito di g.p.I.
senza concessione (in Arzano, il 27 giugno 2006).

3.

Ricorre avverso la predetta sentenza l’imputato a mezzo del difensore

cassazionista, articolando due motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

4. Deduce, con un primo motivo, la violazione dell’art. 606, lett. E), c.p.p. per
omessa nonché manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge ex art.
606, lett. B), c.p.p.
In sintesi, si deduce che con i motivi d’appello era stata denunciata l’assoluta
carenza della prova dell’eventuale destinazione del g.p.I. ad autotrazione; il
giudice d’appello, nel rispondere alla predetta doglianza, avrebbe
incongruamente motivato asserendo che il Mauro era presente sui luoghi, aveva
la disponibilità della baracca e la titolarità dell’utenza ENEL. Tale
argomentazione, secondo la censura difensiva, risulterebbe manifestamente
illogica ed omissiva, in quanto la Corte di merito avrebbe totalmente omesso di
considerare, ed implicitamente disatteso, l’esplicita richiesta difensiva di
analizzare e valutare gli elementi indiziari che rendevano plausibile la prova della
destinazione del g.p.I. ad uso autotrazione e, dunque, l’elemento costitutivo della

pagamento delle spese processuali, previa concessione delle attenuanti

fattispecie sub a), limitandosi a ribadire il dato non controverso della presenza
del ricorrente sul luogo.

5. Deduce, con un secondo motivo, violazione di legge (art. 606, lett. b), c.p.p.),
in relazione all’art. 157 c.p., per aver omesso la corte d’appello di dichiarare la
prescrizione delle contravvenzioni di cui ai capi b) e c) della rubrica, trattandosi
di fatti accertati il 27/06/2006 ed essendo stato definito il processo d’appello il

13 marzo 2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso è solo parzialmente fondato.

6. E’, anzitutto, infondato il primo motivo.
Ed invero, la motivazione del giudice d’appello appare congruamente
argomentata in relazione alle censure mosse con il motivo di appello proposto
dalla difesa, ed invero, a fronte della doglianza difensiva secondo cui non
risultava dimostrata la destinazione ad autotrazione, la Corte ha richiamato,
condividendone l’approdo valutativo, la decisione del giudice di prime cure,
valorizzando gli elementi indiziari che deponevano per la destinazione ad uso
autotrazione delle bombole di g.p.I. rinvenute nel corso del controllo di PG
(presenza dell’imputato sui luoghi; disponibilità della baracca all’interno della
quale erano custodite le bombole e un’elettropompa; titolarità delle utenze
elettriche). Dalla motivazione della sentenza del primo giudice, condivisa dalla
Corte territoriale, emerge chiaramente il canone valutativo utilizzato per
accertare la responsabilità dell’imputato per le violazioni contestate; in
particolare, la prova della destinazione ad uso autotrazione delle bombole di
g.p.I. sequestrate, infatti, discende proprio dall’argomentazione svolta dal primo
giudice che aveva chiaramente affermato che, al fine di porre in essere la
condotta vietata, il ricorrente si era anche fornito di energia elettrica con
regolare utenza, onde poter alimentare l’elettropompa necessaria al riversaggio
del g.p.I., ciò che, evidentemente, ne denotava la destinazione ad uso
autotrazione.
Non sussiste, dunque, il denunciato vizio di mancanza o manifesta illogicità della
motivazione, avendo i giudici di secondo grado,

in conseguenza della

completezza e della correttezza dell’indagine svolta in primo grado, nonché della
corrispondente motivazione, seguito le grandi linee del discorso del primo
giudice; ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello,
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fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed
inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della
congruità della motivazione (v., tra le tante: Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994 dep. 23/04/1994, Scauri, Rv. 197497).

7. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso.
Ed invero, è pacifico che i reati sub b) e c) si erano estinti per prescrizione alla

il 13/03/2013.
Il Collegio condivide l’orientamento di questa Corte che ritiene ammissibile il
ricorso per cassazione dell’imputato avverso la sentenza di condanna emessa in
appello, con cui si contesta l’omessa declaratoria della prescrizione maturatasi
prima della pronuncia dell’impugnata sentenza, ancorché la relativa eccezione
non sia stata dedotta in appello (v., da ultimo: Sez. 4, n. 49817 del 06/11/2012
– dep. 21/12/2012, Cursio ed altri, Rv. 254092).
Ne deriva, pertanto, nel caso in esame, l’annullamento, senza rinvio,
dell’impugnata sentenza, limitatamente all’intervenuta estinzione per
prescrizione dei reati sub b) e sub c).
A norma dell’art. 620, lett. L) e 621 c.p.p., la Corte ritiene superfluo il rinvio,
dovendosi procedere alla eliminazione del

quantum

di pena a titolo di

continuazione inflitto dal giudice d’appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi
b) e c) dell’imputazione perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa
pena di mesi due di reclusione ed C 1000,00 di multa.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013

Il

nsigli

est.

Il PI dente

data del 27/06/2011, ossia in epoca antecedente alla sentenza d’appello, emessa

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