Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50595 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50595 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE TOMMASO GIOVANNI N. IL 29/01/1981
avverso la sentenza n. 3294/2014 TRIBUNALE di BRINDISI, del
10/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/11/2015

Tommaso Giovanni ricorre avverso la sentenza 10.12.14, emessa dal Tribunale di Brindisi ai
sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di concorso in tentato
furto aggravato, la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed € 140,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’ art.606,
comma 1, lett.b) c.p.p. per non avere il giudice motivato in ordine alla sussistenza di eventuali cause

concedere le attenuanti generiche.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti – che non comprendeva il riconoscimento
delle attenuanti generiche – e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129 c.p.p.,
facendo riferimento in particolare al contenuto del verbale di arresto, alla confessione dell’imputato
e alla denuncia della p.o.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che reputasi equo
determinare in € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 novembre 2015

DEPOSITATA

di non punibilità ex art.129 c.p.p., omettendo di pronunciarsi anche in ordine alla possibilità di

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