Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50594 del 20/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50594 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GARZIA ROSARIO N. IL 05/01/1985
avverso la sentenza n. 434/2014 TRIBUNALE di NAPOLI, del
03/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 20/11/2015
Garzia Rosario ricorre avverso la sentenza 3.6.14, emessa dal Tribunale di Napoli ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di concorso in furto aggravato, la
pena – condizionalmente sospesa – di mesi otto di reclusione ed € 200,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’ art.606,
o Comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’ art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che reputasi equo
determinare in € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma,20 novembre 2015
IL CONSIGLIERE estensore
IL P ESIDENTE
proscioglimento ex art.129 c.p.p.