Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50593 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50593 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
FURFARO Francesco, nato a Taurianova il 14/10/1962
avverso la sentenza del 28/11/2012 della Corte di appello di Re gg io Calabria,
che ha confermato la sentenza del 7/2/2011 del Tribunale di Palmi, sez. dist. di
Cinquefrondi, che ha condannato il si g . Furfaro alla pena di 8 mesi di reclusione
perché colpevole del reato previsto da g li artt.10-bis e 10-ter del d.l g s. 10 marzo
2000, n.74 con riferimento all’messo versamento dell’I.v.a. dovuta in relazione
all’anno d’imposta 2005 ;
visti g li atti, il provvedimento impu g nato e il ricorso ;
udita la relazione svolta dal consi g liere Lui g i Marini ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

g enerale,

Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo dichiarasi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/11/2012 la Corte di appello di Re gg io Calabria ha
confermato la sentenza del 7/2/2011 del Tribunale di Palmi, sez. dist. di
Cinq uefrondi, che ha condannato il si g . Furfaro alla pena di 8 mesi di reclusione
perché colpevole del reato previsto da g li artt.10-bis e 10-ter del d.l g s. 10 marzo
2000, n.74 con riferimento all’messo versamento dell’I.v.a. dovuta in relazione
all’anno d’imposta 2005.

Data Udienza: 27/11/2013

2. Avverso tale provvedimento il sig. Furfaro propone ricorso, in sintesi
lamentando:
a.

Errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.c), cod.proc.pen.
essendo indimostrata la regolarità della notificazione della citazione a giudizio
avanti il Tribunale; non vi è prova, infatti, della seconda raccomandata che
avrebbe dovuto fare seguito alla prima, non ritirata dal destinatario o da altri
(genitori) presso il domicilio eletto;

b. Vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. in quanto la

dell’imposta non derivò da intenzionale violazione della legge, ma da una
situazione di crisi finanziaria aggravata dal mancato adempimento di terzi
agli obblighi contrattuali sottostanti alcune fatture emesse dal ricorrente
nell’anno 2005.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve ritenersi palesemente infondato il primo motivo in rito. Infatti, per
quanto riguarda l’atto di citazione sono presenti in atti le ricevute di due diverse
lettere raccomandate (n.77478514169-4 e n. 77488514169-9) e sono presenti,
altresì, la dichiarazione del notificatore di immissione del primo avviso nella buca
delle lettere e la prova di compiuta giacenza. A ciò si aggiunga che la
destinazione è la medesima di quella ove in data 6/7/2009 fu effettuata regolare
notificazione dell’atto spedito.
2. Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che non appare criticabile la
decisione della Corte di appello allorché alle pagine 4 e 5 della motivazione
afferma che l’appellante non ha fornito la prova dei presupposti in fatto che
dovrebbero supportare la richiesta di esclusione dell’elemento soggettivo del
reato. Le argomentazioni addotte dai giudici di appello appaiono coerenti con le
censure mosse in sede di impugnazione, così che queste hanno trovato adeguata
risposta, e immuni da vizi logici. Ciò esclude che la Corte possa procedere a
sostituire una propria valutazione a quella di merito operata dalla sentenza
impugnata.
3. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi
dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

2

Corte di appello ha omesso di considerare che il mancato versamento

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00
alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/11/2013

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