Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50593 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50593 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMMATURO FIORE N. IL 23/11/1990
avverso la sentenza n. 24150/2013 TRIB.SEZ.DIST. di SORRENTO,
del 16/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/11/2015

Ammaturo Fiore ricorre avverso la sentenza 16.7.13, emessa dal Tribunale di Torre Annunziatasezione di Sorrento ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di
furto aggravato continuato e concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena — condizionalmente
sospesa – di anni uno, mesi quattro di reclusione ed € 400,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’ art.606,

querela una volta concesse attenuanti generiche, derivandone l’ipotesi delittuosa di furto semplice.
Con il secondo motivo si censura l’aumento di pena determinato a titolo di continuazione pur in
assenza di prova della commissione di entrambi i reati ascritti all’Ammaturo.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’ art.129 c.p.p., facendo riferimento all’avvenuto arresto in flagranza dell’imputato e
al contenuto delle denunce delle parti offese.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455), laddove è
infine il caso di rammentare che il giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche non
vale ad elidere le contestate aggravanti, che correttamente sono state ritenute sussistenti, donde la
procedibilità d’ufficio per il reato di furto aggravato.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che reputasi equo
determinare in € 1.500,00.

comma 1, lett.c) ed e) c.p.p. per non essere stata emessa sentenza di proscioglimento per difetto di

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 novembre 2015
IL PRESIV NTE
tAOP

o IL CONSIGLIERE estensore

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