Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50592 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50592 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RADULOVIC BOZICA N. IL 12/01/1970
avverso la sentenza n. 853/2014 TRIBUNALE di BERGAMO, del
16/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/11/2015

Radulovic Bozica ricorre avverso la sentenza 16.4.14, emessa dal Tribunale di Bergamo ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale le è stata applicata, per il reato di tentato furto aggravato in
concorso, concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, la pena di mesi
sei di reclusione ed e 200,00 di multa.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

aggravanti del numero dei correi e della partecipazione di un minorenne, pur essendo risultato
pacifico che tali soggetti non avevano svolto alcun ruolo, neanche di rafforzamento del proposito
della Radulovic.
Con il secondo motivo si censura mancanza di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento
tra aggravanti e attenuanti generiche.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti — che prevedeva la concessione delle attenuanti generiche con il
criterio dell’equivalenza – e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129 c.p.p. ,
facendo in particolare riferimento alla comunicazione della notizia di reato, al contenuto dei filmati
delle telecamere interne al supermercato e alle s.i.t. rese dal responsabile della sicurezza
dell’esercizio, Marino Michele.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere non avere il giudice, erroneamente, escluso le contestate

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 20 novembre 2015

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