Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50591 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50591 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZORNETTA SANDRO N. IL 05/02/1953
avverso la sentenza n. 300261/2013 TRIBUNALE di VENEZIA, del
06/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/11/2015

Zornetta Sandro ricorre avverso la sentenza 6.3.13, emessa dal Tribunale di Venezia ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati di furto ascrittigli ai capi a) e b),
unificati ex art.81 cpv. c.p. e nel secondo assorbito il reato di danneggiamento di cui al capo c),
esclusa la contestata recidiva e concessa l’attenuante di cui all’art.62 n.6 c.p., prevalente sulle

multa.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.c) c.p.p. per non essere stata pronunciata
sentenza ex art.129 c.p.p. attesa la completa estraneità ai fatti dell’imputato, nonché mancanza di
motivazione in ordine alla non disposta sostituzione della pena detentiva ai sensi dell’art.53
1.n.689/81 .
Con dichiarazione 28.10.15, pervenuta alla cancelleria di questa sezione il 10.11.15, Zornetta
Sandro ha rinunciato al ricorso.
L’intervenuta rituale rinuncia al ricorso comporta, ai sensi del combinato disposto di cui agli
artt.589-591 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle
ammende che reputasi equo determinare in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 novembre 2015
IL C0NSIyi ERE__.e…, ore

aggravanti contestate per il più grave reato sub b), la pena di mesi sei di reclusione ed € 200,00 di

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