Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50591 del 16/10/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50591 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CIFARIELLO MAURIZIO N. IL 24/06/1968
avverso la sentenza n. 2091/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
20/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO <
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per L' írl A 11 (I (15 isitATA - OEL, (LiColkfé
) Udito, per la parte civile, l'Avv
Uditi difensor Avv. Data Udienza: 16/10/2013 0 RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 20 marzo 2013, la Corte d'appello di Genova ha
confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 5 ottobre 2010, con la quale
l'imputato era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod.
pen. e 2, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, per avere, con più condotte esecutive di un
medesimo disegno criminoso, in qualità di titolare di un'impresa individuale, omesso di pagate ai lavoratori dipendenti nel dicembre 2005 e nel periodo fra il luglio 2006 e
l'aprile 2007.
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, rilevando la violazione di legge quanto alla supposta raggiunta prova
dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni e della correlata sussistenza dell'obbligo di
operare e versare le relative ritenute, in mancanza della produzione in giudizio dei
modelli DM10.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su un motivo formulato in modo
non specifico.
Il ricorrente si limita, infatti, ad affermare genericamente che non vi sarebbe
prova dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni, senza muovere puntuali critiche alla
motivazione della sentenza impugnata. Quest'ultima risulta, del resto, pienamente
adeguata e coerente, laddove evidenzia che il computo delle retribuzioni corrisposte ai
dipendenti si fonda, nel caso di specie, su una verifica effettuata sulla documentazione
fornita dalla stessa società e, in particolare, sulle denunce contributive e sui modelli
Dm 10. Come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis,
sez. 3, 4 marzo 2010, n. 14839; 7 ottobre 2009, n. 46451), tali modelli hanno natura
ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro e, dunque, la loro
compilazione e presentazione equivale all'attestazione all'ente di aver corrisposto le
retribuzioni in relazione alle quali non sono stati versati i contributi, in mancanza di
specifici elementi in contrario. Correttamente, dunque, la Corte d'appello ha ritenuto
sussistente il reato, in presenza del presupposto dell'effettivo pagamento delle
retribuzioni cui le ritenute previdenziali si riferiscono, avendo provveduto con
ordinanza all'acquisizione di modelli Dm 10, che risultano regolarmente compilati e
trasmessi all'Inps dall'imputato. versare all'Inps le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni 4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.
pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della
somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013. P.Q.M.