Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50590 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50590 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAMI MOHAMED N. IL 01/03/1974
avverso la sentenza n. 1270/2014 TRIBUNALE di SAVONA, del
19/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/11/2015

Rami Mohamed ricorre avverso la sentenza 19.11.14, emessa dal Tribunale di Savona ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati di furto aggravato e
danneggiamento, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di
mesi otto di reclusione ed € 200,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

giuridica del reato, < dovendosi invece applicare sentenza ex art.129 c.p.p.>.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’ art.129 c.p.p., facendo riferimento ai verbali di arresto, perquisizione e sequestro e
alla querela sporta dalla p.o.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che reputasi equo
determinare in € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
RomaZanovembre 2015
IL CONSI1:
L, RE estens

IL PREp
P14ENTE

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per mancanza di motivazione, anche con riferimento alla qualificazione

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