Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50589 del 20/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50589 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GALLUZZI GIANCARLO N. IL 25/08/1953
avverso la sentenza n. 5/2013 TRIBUNALE di RIETI, del 06/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 20/11/2015
Galluzzi Giancarlo ricorre avverso la sentenza 6.3.14 del Tribunale di Rieti che ha confermato,
quanto alla responsabilità penale, quella del locale giudice di pace con la quale è stato condannato,
per il reato di cui all’art.582 c.p., alla pena di € 250,00 di multa, riducendo l’importo della
provvisionale in favore della parte civile ad € 1.500,00.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
svolte dal primo giudice circa l’attendibilità delle dichiarazioni della parte civile Gentili Massima
(moglie dell’imputato), nonostante a riscontro delle stesse vi fosse solo un certificato medico del
Pronto soccorso indicante
dalla drammatizzazione dei fatti che la p.o. aveva fatto in sede di esame, senza considerare che le
blande conseguenze riportate dalla Gentili ben potevano ricondursi al sinistro occorsole il 18.5.09,
cioè pochi mesi prima dell’episodio per cui è processo, ma sul punto il tribunale non aveva in alcun
modo motivato.
Con memoria depositata presso la cancelleria di questa sezione il 7.10.15, il difensore della parte
civile, evidenziato come l’aggressione subita dalla Gentili ad opera del Galluzzi nulla abbia a che
fare con il sinistro stradale di ben cinque mesi prima, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato
manifestamente infondato, con vittoria di spese, poi quantificate, nelle conclusioni depositate il
22.10.15, in complessivi € 12.482,10, oltre accessori di legge.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente
considerazioni di merito, come tale precluse al giudice di legittimità, sia perché manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità o
contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità del Galluzzi derivi dalle dichiarazioni della
p.o. Gentili Massima — la cui attendibilità è adeguatamente argomentata — che ha evidenziato con
dovizia di particolari l’accaduto e le lesioni cagionatele dal marito Galluzzi Giancarlo.
Tali dichiarazioni — ha sottolineato il giudice di secondo grado — erano state corroborate da quelle
rese dalla teste Cervelli Maria Silvia, che aveva notato il gonfiore che la Gentili presentava alla
comma 1, lett.e) c.p.p., per avere il giudice di secondo grado ritenuto condivisibili le considerazioni
testa, nonché da quelle dei testi Venettoni Lena e Iacuzzo Miranda, oltre che dal referto del Pronto
soccorso attestante ‘trauma cranico non commotivo e distrazione mm del collo in riferite percosse’,
con prognosi di giorni tre.
Infine, anche il genero della Gentili, intervenuto, aveva visto la donna molto scossa che gli aveva
detto di essere stata colpita dal marito, stesse confidenze —ha concluso il giudice di appello — che la
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenuto per il presente giudizio dalla parte civile, che
si reputa di dover liquidare in complessivi € 1.150,00, oltre accessori come per legge.
P . Q .M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di
parte civile, liquidate in complessivi €1.150,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 20 novembre 2015
IL CONSIGLIERE estensore
IL PRESID NTE
Gentili aveva fatto alla figlia Galluzzi Sara.